Ricorso in cassazione a critica vincolata: inammissibile il motivo generico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5348 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è mezzo di impugnazione a critica vincolata: la parte deve indicare specificamente il vizio denunciato tra quelli previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. e la norma asseritamente violata, senza rimettere alla Corte un’attività di qualificazione della domanda. In tema di art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., chi denuncia il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. deve indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare. L’articolazione di più profili di doglianza in un singolo motivo è inammissibile quando non consente l’esame separato delle censure. Il ricorso che si risolve in una critica generica al provvedimento impugnato è quindi inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva adito il giudice del lavoro per ottenere l’annullamento di un avviso bonario di pagamento ricevuto dall’INPS per il versamento dei contributi dovuti per l’anno 2009. Il Tribunale aveva accolto la domanda, dichiarando non dovute le somme per intervenuta prescrizione.

L’Istituto proponeva appello. Nelle more del giudizio il ricorrente decedeva e gli eredi si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione. La Corte d’Appello accoglieva l’appello, affermando l’operatività nella fattispecie della causa di sospensione della prescrizione prevista dall’art. 2941, n. 8), cod. civ. Avverso tale sentenza gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione; l’INPS, ritualmente notiziato, è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della specificità dei motivi di ricorso per cassazione. Il ricorso proposto difetta in modo assoluto dell’indicazione del vizio denunciato tra quelli previsti dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., manca la specificazione del motivo e l’impugnazione si risolve in una critica generica al provvedimento impugnato.

Il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui l’onere di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone, a pena di inammissibilità, di indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, che va espressamente richiamata. Non può essere demandato alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa (Cass. Sez. U. n. 23745 del 28/10/2020).

La Corte richiama altresì il principio per cui l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione di inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali profili a specifici motivi di impugnazione: le doglianze, anche se cumulate, devono essere formulate in modo da consentirne l’esame separato, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili (Cass. 23/10/2018, n. 26790).

Infine, quando è denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese a dimostrare il contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (Cass. 21/08/2020, n. 17570).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese in difetto di costituzione dell’INPS. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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