Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5424 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti non può adottare atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento pensionistico già determinato, sostanziandosi in una prestazione patrimoniale imposta che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost. L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati e le previsioni dell’art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell’art. 1, comma 488, della legge n. 147 del 2013 non valgono a fondare il potere impositivo. L’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà è assoggettata a prescrizione decennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito. Il ricorso che riproponga questioni già risolte da orientamento consolidato è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
Il Fatto
Gli eredi di un professionista iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti hanno agito per ottenere la restituzione delle somme prelevate sul trattamento pensionistico del dante causa a titolo di contributo di solidarietà. Il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità del prelievo e ha condannato la Cassa alla restituzione.
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha respinto il gravame della Cassa e ha confermato la pronuncia di primo grado, aderendo all’orientamento della Suprema Corte che disconosce il potere dell’ente di introdurre il contributo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; gli eredi hanno resistito con controricorso. All’esito di una proposta di definizione agevolata non accettata, è stata chiesta la decisione ai sensi dell’art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la Cassa ha dedotto la violazione delle norme sul regime previdenziale degli enti privatizzati e degli artt. 2, 3 e 23 Cost., sostenendo la legittimità del prelievo in funzione dell’equilibrio di bilancio. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360 bis cod. proc. civ., richiamando l’orientamento consolidato secondo cui solo la legge può introdurre una prestazione patrimoniale imposta.
Il Collegio ha richiamato le enunciazioni della Corte costituzionale n. 173 del 2016 e la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 31875 del 2018; Cass., sez. lav., n. 603 del 2019), confermata in molteplici occasioni. Ha reputato irrilevante l’autonomia delle Casse privatizzate e prive di valenza decisiva le previsioni normative richiamate dalla ricorrente.
Quanto al profilo sulla prescrizione, la Corte ha ribadito che l’azione di restituzione delle trattenute è soggetta al termine decennale, non a quello quinquennale, difettando i caratteri della liquidità e dell’esigibilità del credito (Cass., sez. lav., n. 31527 del 2022 e conformi).
Il secondo motivo, relativo alla decorrenza degli interessi sulle somme trattenute, è stato dichiarato inammissibile perché contesta un accertamento di fatto sulla sussistenza della mala fede della Cassa, riservato al giudice del merito e incensurabile in presenza di una doppia decisione conforme. Nel merito, la questione è stata ritenuta coperta da precedenti in senso sfavorevole all’ente.
Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, la Corte ha applicato l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., condannando la Cassa a pagare una somma equitativamente determinata in favore della controparte e un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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