Operai forestali enti pubblici non economici e CCNL privatistico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5497 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria dipendenti di enti pubblici non economici non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Il rinvio operato dalla legge regionale al CCNL privatistico e al relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale va inteso come strettamente inerente alle qualifiche di inquadramento, alle mansioni esigibili e al trattamento economico previsto. Non opera, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato, la disciplina di acquisizione del diritto all’inquadramento per effetto dell’esercizio di fatto di mansioni superiori. Ne consegue che l’indennità chilometrica prevista dalla contrattazione di secondo livello trova applicazione anche in favore del dipendente dell’agenzia regionale.

Il Fatto

Un dipendente di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, già operaio assunto dalla Regione e poi collocato presso l’agenzia, agisce in giudizio per ottenere il pagamento di un importo maggiore rispetto a quanto spontaneamente corrisposto dalla datrice di lavoro a titolo di indennità chilometrica, a ristoro della spesa sostenuta per raggiungere il luogo di lavoro con automezzo proprio.

Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, accoglie la domanda; la Corte d’Appello conferma la decisione. L’agenzia propone ricorso per cassazione, contestando l’applicabilità al dipendente, in quanto addetto di ente pubblico non economico, della contrattazione collettiva nazionale e regionale di ambito privatistico di categoria. Nel giudizio di merito si era discusso anche del concetto di «centro di raccolta», rilevante per il calcolo della distanza chilometrica, ma tale aspetto non è oggetto di censura.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, incentrati sulla pretesa natura pubblicistica del rapporto e sul conseguente divieto di applicare una contrattazione di secondo livello privatistica, in asserita violazione dei principi dettati dagli artt. 2, 40 e 40-bis del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 117, comma 2, lett. l), Cost.

Il Collegio richiama anzitutto il percorso normativo del settore, che affonda le radici nella legge n. 124 del 1985 e, prima ancora, nella legge n. 205 del 1962, che già consentiva all’amministrazione forestale di assumere operai con contratti di diritto privato. Dopo il trasferimento delle competenze alle Regioni, la legge reg. Puglia n. 3/2010, istitutiva dell’agenzia, ha previsto all’art. 12, comma 3, l’applicazione del CCNL di categoria al personale operaio. A livello nazionale, l’art. 7-bis del d.l. n. 120/2021, convertito in legge n. 155/2021, ha ribadito in termini ampi la possibilità di ricondurre il settore alla contrattazione privatistica, integrando la compagine datoriale con un rappresentante delle regioni e allineando il modello ai vincoli di spesa propri del d.lgs. n. 165/2001.

La Corte ribadisce il principio già affermato in una vicenda relativa a un dipendente della stessa agenzia: l’applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico. Il rinvio legislativo al contratto collettivo riguarda le qualifiche di inquadramento, le mansioni esigibili e il trattamento economico, mentre resta ferma la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato, in particolare dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, in materia di mansioni superiori.

Nel caso concreto il lavoratore invoca l’applicazione della contrattazione privatistica con riferimento a una norma sul trattamento economico, ossia il rimborso chilometrico: non sussiste quindi alcun impedimento, giustificandosi tale applicazione in ragione del particolare settore in cui gli operai forestali operano.

La Corte affronta infine, d’ufficio, la questione dell’abrogazione dell’art. 12, comma 3, l.r. n. 3/2010 ad opera dell’art. 32 l.r. n. 45/2012, poi superata dall’inserimento del comma 2-quinquies a opera dell’art. 23 l.r. n. 36/2017. Anche per il periodo intermedio la norma abrogatrice imponeva una procedura di informazione e consultazione con le organizzazioni sindacali sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali applicati, implicando la perdurante applicazione dei contratti di diritto privato. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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