Equità del giudice di pace e appello per motivazione apparente (Cass. civ. Sez. I n. 5669 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di equità necessaria davanti al giudice di pace, ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., l’equità non implica arbitrio e non esonera il giudice dal dovere di una compiuta motivazione. La motivazione soltanto “apparente” integra violazione di norma sul procedimento e, ai sensi del terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., rende esperibile l’appello avverso la sentenza pronunciata secondo equità. Rilevata in appello la nullità della sentenza per vizio di motivazione, il tribunale non deve regredire il giudizio al primo grado, ma decidere il gravame secondo le regole di diritto. La domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ., per la regola di sussidiarietà dell’art. 2042 cod. civ., resta preclusa quando l’azione principale sia stata rigettata per prescrizione.
Il Fatto
La ricorrente aveva partecipato, nel periodo compreso tra ottobre 2008 e giugno 2009, alle attività formative del progetto “I.So.La.”, finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà. Per il mese di giugno 2009 la Regione non aveva corrisposto il sussidio mensile previsto dalla convenzione attuativa.
Il Giudice di Pace di Napoli, decidendo secondo equità, aveva accolto la domanda e condannato la Regione al pagamento. Il Tribunale di Napoli, in riforma, aveva respinto la domanda ritenendo il credito prescritto in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4, cod. civ., essendo la prestazione periodica. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, investono l’ammissibilità dell’appello e il potere del tribunale di decidere secondo diritto. La Corte puntualizza che avverso la sentenza del tribunale pronunciata sull’appello ai sensi del terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ. è senz’altro esperibile il ricorso per cassazione.
Nel merito, i motivi non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. Il tribunale aveva ritenuto ammissibile il gravame perché era stata denunciata una motivazione “apparente”, quindi una violazione di norma sul procedimento, espressamente prefigurata dalla norma come titolo di appello. La Corte ribadisce che la censura deve contestare specificamente la ratio posta a fondamento della pronuncia.
La Corte condivide il duplice rilievo del tribunale: l’ammissibilità del gravame in rapporto all’apparenza della motivazione e la sua attitudine a inficiare il primo dictum sulla natura periodica della prestazione. Il giudice di pace aveva negato tale periodicità con una mera affermazione di principio, applicando la prescrizione decennale senza percorso argomentativo.
Il passaggio centrale è che equità non implica arbitrio. Il giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di una compiuta motivazione sui parametri utilizzati, costituiti da criteri valutativi collegati a emergenze verificabili e ragionevoli. La periodicità del sussidio era emersa ab initio dall’allegazione attorea, sicché è inconferente l’assunto sull’onere probatorio a carico della Regione.
Quanto al terzo motivo, il tribunale si era pronunciato sull’azione ex art. 2041 cod. civ., dichiarandola inammissibile ex art. 2042 cod. civ. perché l’attrice poteva agire con l’azione contrattuale, estintasi per prescrizione. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 33954 del 2023: l’azione di arricchimento è preclusa quando quella diversa sia rigettata per prescrizione. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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