Esenzione IVA visite a parchi solo per enti non lucrativi (Cass. civ. Sez. V n. 5678 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esenzione IVA prevista dall’art. 10, comma 1, n. 22), d.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni inerenti alla visita di parchi e simili costituisce norma agevolativa di stretta interpretazione. Il beneficio spetta esclusivamente a enti senza finalità di lucro che perseguano la diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, e nei soli limiti delle singole prestazioni proprie prive di scopo di lucro. Restano pertanto escluse le società commerciali e gli imprenditori, ancorché il trasferimento dei clienti avvenga in aree protette. La motivazione del giudice di merito che giunga alla corretta esclusione del regime agevolato può essere corretta ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

Una società cooperativa esercente attività di trasporto fluviale di persone sul fiume Mincio e sui laghi di Mantova riceveva un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, all’esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza. Tra i rilievi contestati, quello di interesse riguardava la mancata applicazione dell’IVA alle operazioni di trasporto, non qualificabili come trasporto urbano esente, né come visita di un parco ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 22), d.P.R. n. 633/1972.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso introduttivo della contribuente; la Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma, respingeva il ricorso quanto all’IVA, escludendo l’esenzione. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l’Agenzia delle Entrate replicava con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla dedotta assimilazione tra nozione civilistica di trasporto e nozione tributaria di trasporto urbano, è dichiarato inammissibile. Il giudice di merito non aveva affatto confuso le due nozioni, ma le aveva tenute distinte, considerando urbani i trasporti effettuati nel territorio di un Comune o tra Comuni distanti non oltre 50 km. La fattispecie concreta era stata esclusa dall’area della mobilità urbana per la stagionalità del servizio, gli orari di prestazione e la finalità turistica. Non cogliendo la ratio decidendi, il motivo rende inconducenti anche i richiami della memoria illustrativa a plurime fonti interpretative.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un profilo di contestazione dell’Ufficio, è parimenti inammissibile per difetto di interesse della contribuente. L’applicabilità dell’art. 10, comma 1, n. 14), d.P.R. n. 633/1972 era stata comunque radicalmente esclusa dal giudice per un’altra assorbente ragione, non utilmente censurata con il mezzo precedente.

Il terzo motivo, che invocava l’esenzione per le escursioni guidate fluviali in area protetta quali manifestazioni di patrimonio culturale, è dichiarato infondato. La Corte muove dall’art. 10, comma 1, n. 22), nel testo ratione temporis vigente, che esenta le prestazioni proprie delle biblioteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili.

La disposizione è qualificata come agevolativa e, in quanto eccezione alla regola, di stretta interpretazione, specie in materia di imposte armonizzate e di risorse proprie dell’Unione europea. L’elenco normativo, sebbene non esaustivo, delinea la ratio individuando un nucleo di enti e attività senza scopo di lucro come destinatari del beneficio. Il legislatore esenta solo le prestazioni proprie: gli enti beneficiari devono essere privi di finalità di lucro e perseguire la diffusione del patrimonio artistico, storico e ambientale, con esclusione delle società commerciali e degli imprenditori.

La Corte perviene così alla conclusione che l’esenzione opera solo per enti non lucrativi e per prestazioni prive di scopo di lucro, correggendo ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. la motivazione del giudice d’appello, che aveva raggiunto l’esatta conclusione attraverso considerazioni non rilevanti circa l’ampiezza e la delimitazione del parco. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di lite e al versamento del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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