Accettazione tacita di eredità e voltura catastale: serve la riferibilità al chiamato (Cass. civ. Sez. II n. 5779 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dalla presentazione della domanda di voltura catastale, atto di natura al contempo fiscale e civile, sempre che la domanda sia stata proposta dal chiamato o sia a lui riferibile in via mediata, per conferimento di delega, svolgimento di mansioni procuratorie o negotiorum gestio seguita da ratifica. Non è configurabile l’accettazione tacita quando manchi l’identificazione del soggetto che ha conferito la delega o ha ratificato l’operato di chi ha compiuto l’atto. La motivazione che ponga a fondamento della decisione un fatto in realtà contestato viola l’art. 115 cod. proc. civ. e resta al di sotto del minimo costituzionale.
Il Fatto
Due fratelli propongono causa di divisione di un immobile pervenuto, per metà, dal padre defunto e, per l’altra metà, dalla madre, anch’essa deceduta. Una delle convenute propone domanda riconvenzionale, assumendo di essere proprietaria non di un quarto ma di cinque ottavi, sul presupposto che gli altri coeredi non avessero accettato l’eredità paterna, a differenza sua.
Il Tribunale di Catania rigetta la riconvenzionale e dichiara la divisione in quattro quote uguali. La Corte d’Appello di Catania conferma, ritenendo che madre e figli avessero accettato l’eredità mediante la richiesta di voltura catastale presentata da una sola delle figlie anche per gli altri. La soccombente ricorre in cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ribadisce l’orientamento costante secondo cui la voltura catastale non è atto di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma presenta anche valenza civile, rilevando per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi. Da essa può dunque desumersi l’accettazione tacita di eredità.
Il collegio richiama la propria ordinanza n. 22769 del 2024, che ha precisato la condizione di operatività del principio: l’accettazione tacita è configurabile solo se la domanda di voltura sia stata proposta dal chiamato o sia allo stesso riferibile in via mediata, per conferimento di delega, svolgimento di mansioni procuratorie o negotiorum gestio seguita da ratifica. Non è invece configurabile quando manchi l’identificazione del soggetto che ha conferito la delega o ratificato l’operato di chi ha compiuto l’atto.
Il percorso argomentativo si allinea alla sentenza n. 32770 del 2018 e alla n. 8980 del 2017: l’accettazione tacita può derivare solo da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove un altro chiamato abbia richiesto la voltura in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica.
Su questa base la Corte giudica la motivazione della sentenza impugnata al di sotto del minimo costituzionale, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: la Corte d’Appello non ha chiarito come abbia potuto affermare che la voltura fosse stata presentata da una sola coerede anche per la madre e per gli altri fratelli, dopo aver dichiarato di confermare l’accertamento del primo giudice secondo cui i coeredi avevano richiesto la voltura a proprio nome.
Il collegio rileva inoltre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., avendo la Corte territoriale posto a fondamento della decisione un fatto in realtà non incontestato: la ricorrente aveva incentrato la propria difesa, sin dal primo grado, proprio sulla mancanza di prova circa l’autore della domanda di voltura. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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