Divisione ereditaria per stirpi e adesione alla CTU esaurisce l’obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. II n. 5852 del 05.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, l’assegnazione dei beni ai condividenti deve avvenire per stirpi e non per capi, ai sensi dell’art. 469 cod. civ., ove risulti la discendenza da un capostipite comune e i presupposti di operatività della norma non siano contestati. Il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del CTU esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento, non dovendo confutare espressamente le contrarie allegazioni dei consulenti di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili, salvo che le censure evidenzino una totale assenza di giustificazioni dell’elaborato. La denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non si configura con riferimento alle istanze istruttorie, per le quali l’omissione è deducibile solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Il Fatto
Una causa di scioglimento della comunione ereditaria viene introdotta nel 1951 davanti al giudice di prime cure e si protrae per decenni, tra decessi degli eredi, intervenute espropriazioni e trasferimenti immobiliari in corso di giudizio. Un passaggio decisivo era stato segnato da una pronuncia di rinvio che aveva accertato la proprietà esclusiva di una porzione del fondo in capo al dante causa di uno dei condividenti.
La sentenza di primo grado, che aveva attribuito beni specifici previa ripartizione della massa in tre quote, viene appellata davanti alla corte distrettuale. Questa, disposto il rinnovo della CTU e riconosciuta la proprietà di alcune particelle a terzi intervenuti, procede alla divisione aderendo alle valutazioni del consulente. Il condividente soccombente ricorre per cassazione con tre motivi; i controricorrenti propongono ricorso incidentale sulla formazione delle quote.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta la mancata pronuncia sulla richiesta di revoca di un’ordinanza istruttoria, deducendo la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La Corte lo dichiara infondato: l’ordinanza istruttoria è priva di carattere decisorio e le istanze probatorie non integrano il thema decidendum, attenendo al diverso piano della formazione del convincimento del giudice. Il vizio di omessa pronuncia, rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., opera solo per le domande di merito; per le istanze istruttorie l’omissione è deducibile esclusivamente come vizio di motivazione, secondo il consolidato orientamento di legittimità richiamato.
Il secondo motivo deduce l’omesso esame di fatti decisivi, individuati nelle vendite immobiliari intervenute in corso di causa e nella proprietà esclusiva di quattro sesti del fondo in capo al ricorrente. Anche questa censura è respinta: il consulente e il giudice di merito hanno tenuto conto dei trasferimenti, considerando i beni nella quota dei comunisti cedenti senza alterare gli equilibri delle attribuzioni; quanto al fondo, la questione era stata esaminata dal tecnico, che aveva spiegato di averne tenuto conto. Il ricorrente contrappone una diversa valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità perché attinente al merito.
Il terzo motivo denuncia la motivazione apparente per aver la corte disatteso la richiesta di diversa formazione delle quote. La Corte lo ritiene inammissibile perché sostanzialmente di merito: la sentenza impugnata ha dato conto delle doglianze e ha motivato in modo logicamente comprensibile, aderendo alla relazione tecnica quanto a determinazione dell’asse, individuazione dei beni e criteri di stima. Il giudice che aderisce alle conclusioni del CTU esaurisce l’obbligo di motivazione indicando le fonti del convincimento, restando le contrarie allegazioni implicitamente disattese; la nullità si configura solo quando le censure evidenzino la totale assenza di giustificazioni dell’elaborato, ipotesi non ricorrente.
È invece accolto il ricorso incidentale. La corte distrettuale aveva assegnato la quota di ventidue quarantaduesimi per un quarto a ciascuno dei condividenti, ma la divisione era stata richiesta per stirpi ex art. 469 cod. civ., senza contestazione sui presupposti applicativi. Non essendovi opposizione del ricorrente principale, la Corte, ex art. 384 cod. proc. civ., corregge l’assegnazione, ferma restando la formazione della quota, disponendo l’attribuzione per stirpi. Il ricorso principale è respinto; le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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