Giudicato interno sul danno da ritardo e divieto di non liquet in (Cass. civ. Sez. III n. 5977 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omesso esame del giudicato esterno, l’eccezione relativa a un giudicato formatosi nel corso del giudizio di merito non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, dovendosi esperire l’impugnazione per revocazione; è invece opponibile in legittimità il giudicato formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito. Nell’azione di risarcimento del danno da ritardo nei pagamenti proposta da un unico soggetto giuridico per prestazioni rese in più articolazioni operative prive di personalità giuridica, le singole pretese restano autonomamente identificabili. Se l’appellante ha proposto un unico motivo volto a negare ogni copertura contrattuale e l’appello è accolto solo per una delle posizioni, sulla residua pretesa non specificamente contestata si forma il giudicato interno in punto an debeatur; il giudice non può quindi dichiarare un non liquet sulla prova del danno, ma deve rinnovare la CTU per la sola quantificazione.
Il Fatto
Una società operante in regime di accreditamento provvisorio, mediante due proprie strutture di assistenza riabilitativa, conveniva in giudizio l’ASL di riferimento per ottenere la condanna al risarcimento del danno da ritardo nei pagamenti maturato nel periodo 2000-2007. Il Tribunale adito accoglieva la domanda, riconoscendo il maggior danno e gli interessi legali, sull’assunto che il ritardo fosse dimostrato e avesse costretto la società a reperire liquidità tramite finanziamenti onerosi.
La Corte d’appello, su gravame dell’ASL, ribaltava la decisione e rigettava la domanda: rilevava che la società non aveva provato l’esistenza di alcun contratto di accreditamento — questione esaminabile per la prima volta anche in appello — e che, quanto alla struttura per cui erano rinvenibili giudicati esterni sul rapporto contrattuale, non era stata offerta adeguata prova del danno. La società ricorre per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza per omesso rilievo di giudicati esterni, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio per cui l’eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità di questioni nuove in quella sede; se invece si è formato dopo la conclusione del giudizio di merito, l’eccezione è opponibile in legittimità (Cass. n. 5370/2024).
Poiché il giudicato invocato si era formato nel corso del giudizio di merito, la ricorrente avrebbe dovuto proporre impugnazione per revocazione ex art. 395, n. 5, cod. proc. civ. Il giudice d’appello, dopo la trattazione sugli effetti del giudicato esterno, aveva verificato solo quelli dei decreti ingiuntivi esecutivi inerenti a una struttura, nulla affermando sulla sentenza relativa all’altra: non avendo deciso sull’eccezione, resta confermata l’inammissibilità del mezzo.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, sono invece fondati. L’ASL aveva proposto un unico motivo d’appello, negando ogni copertura contrattuale e chiedendo il rigetto integrale della domanda. La Corte precisa che, pur essendo il danno richiesto da un unico soggetto giuridico — le strutture essendo mere articolazioni operative prive di personalità — le singole pretese ineriscono alle prestazioni dell’una e dell’altra e sono autonomamente identificabili.
Accogliendo il gravame solo per una posizione, e riscontrando invece la sussistenza del rapporto contrattuale per l’altra (sia pure per un periodo più limitato), il giudice d’appello ha errato nel ritenere non evincibile la riferibilità del danno. L’ASL non aveva specificamente contestato la residua pretesa, sulla quale si è formato il giudicato interno: la Corte territoriale avrebbe dovuto scorporare dal danno liquidato le somme non dovute e rinnovare la CTU per quantificare il danno restante, in correlazione con i periodi e i crediti riferibili alle sentenze definitive richiamate. La sentenza è quindi cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione.
Nota della Redazione
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