Consolidato fiscale, perdite pregresse e divieto di mutatio libelli in appello (Cass. civ. Sez. V n. 5986 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la sentenza di appello può essere motivata per relationem alla sentenza di primo grado purché la motivazione resti autosufficiente e riproduca i contenuti mutuati, rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica. La sentenza è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quando si limita alla mera indicazione della fonte di riferimento. Nel consolidato nazionale, la richiesta di accertamento in rettifica delle perdite fiscali di periodo, in luogo dell’emersione di maggior reddito, costituisce domanda nuova e come tale è inammissibile in appello. La mancata esposizione delle perdite nell’anno di competenza è scelta imprenditoriale che vincola il contribuente. Sono inammissibili in cassazione le censure che si risolvono in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.

Il Fatto

La società contribuente operava con esercizio contabile non coincidente con l’anno solare e, per un triennio, aveva aderito al consolidato nazionale quale società consolidata, con la controllante in veste di consolidante. Il regime si era interrotto in un esercizio successivo, con riporto in capo alla consolidata delle perdite pregresse non ancora dedotte.

A seguito di attività ispettiva, l’Agenzia delle entrate disconosceva perdite per circa 400.000 euro, ritenendo non provata la consistenza, l’inerenza e la riferibilità delle fatture portate in deduzione. L’accertamento con adesione non sortiva esito favorevole; il ricorso della consolidata trovava parziale accoglimento in primo grado, ma la sentenza era confermata integralmente in appello. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, restando l’Agenzia intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui si lamentava la motivazione per relationem alla sentenza di primo grado. Il Collegio rileva che la sentenza impugnata non si è limitata al rinvio formale: ha riprodotto e fatto criticamente proprie le ragioni del giudice di prime cure, sostenendole con argomentazioni autonome. Richiamando Cass. VI – 5, n. 107/2015 e le successive n. 5209/2018, n. 17403/2018 e n. 21978/2018, si afferma che la motivazione per relationem è valida se autosufficiente, mentre è nulla solo se si limita a indicare la fonte senza consentire di individuare le ragioni del dispositivo.

Il secondo motivo, accomunato al quarto, investe la presunta novità del motivo d’appello. La Corte conferma la sentenza laddove qualifica come domanda nuova, inammissibile in appello, la richiesta di accertamento in rettifica delle perdite fiscali di periodo in luogo dell’emersione di maggior reddito. Il riferimento al ricorso introduttivo impone di mantenere la domanda nel binario originariamente scelto; l’effetto devolutivo dell’appello non abilita un’inammissibile mutatio libelli. Richiamando Cass. T., n. 1030/2024, si ricorda che la riproposizione delle originarie ragioni assolve l’onere di impugnazione specifica ex art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza.

La Corte soggiunge che il sistema di esposizione delle perdite richiede che queste siano portate in deduzione nella dichiarazione successiva all’anno di maturazione. La mancata esposizione nell’anno di competenza costituisce scelta imprenditoriale, al pari dell’adesione al consolidato, che vincola il contribuente, salva l’applicazione degli articoli 84 e ss. del d.P.R. n. 917/1986.

I motivi terzo, quarto e quinto, trattati congiuntamente, prospettano il mancato riconoscimento delle perdite sotto diversi profili, dalla violazione del principio di capacità contributiva alla contestazione dell’onere probatorio. La Corte li dichiara inammissibili, trattandosi di richieste di rivalutazione nel merito dell’apporto probatorio. Si ribadisce che il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito. Quanto al vizio di motivazione, poiché il provvedimento è stato pubblicato dopo l’11 settembre 2012, trova applicazione ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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