Ruralità dei fabbricati e prova del dato catastale ai fini ICI (Cass. civ. Sez. V n. 6044 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di esenzione ICI dei fabbricati rurali, ai sensi dell’art. 9 d.l. n. 557/1993, conv. dalla legge n. 133/1994, e dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008, conv. dalla legge n. 14/2009, l’identificazione della ruralità si correla al dato oggettivo catastale. L’immobile già iscritto in categoria A/6 (abitativo) o D/10 (strumentale) non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992. Qualora l’immobile risulti iscritto in una categoria diversa, è onere del contribuente che invochi l’esenzione impugnare l’atto di classamento; il fabbricato resta altrimenti assoggettato al tributo. Specularmente, il Comune deve impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria A/6 o D/10 per poter pretendere l’assoggettamento. La verifica della concreta strumentalità dell’immobile all’attività agricola non supplisce al dato catastale mancante.

Il Fatto

Un Comune ha accertato l’omessa dichiarazione e il mancato versamento dell’ICI per gli anni d’imposta 2009/2011, in relazione a due aree fabbricabili e a sei fabbricati, dei quali tre in comproprietà tra due contribuenti e tre in capo a uno solo di essi.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto le ragioni dei contribuenti. La Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna ha rigettato l’appello del Comune, ritenendo provata, in base alla visura camerale e agli altri elementi in atti, l’esistenza di una relazione unitaria tra l’attività agraria esercitata in forma principale ed esclusiva, i luoghi e i mezzi impiegati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 d.l. n. 557/1993, dell’art. 23, comma 1-bis, d.l. n. 207/2008 e dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504/1992. Il Comune contesta che il giudice di appello abbia dato rilievo alla natura agraria dell’attività svolta, trascurando il dato catastale. Il motivo è fondato.

La Corte ricorda anzitutto che il consolidato orientamento, avviato dalle Sezioni Unite n. 18565 del 2009 e n. 18582 del 2009, correla la ruralità dei fabbricati esclusi dall’imposizione al solo dato oggettivo delle emergenze catastali. Il fabbricato iscritto come rurale, con attribuzione della categoria A/6 o D/10, non è soggetto all’imposta; il fabbricato iscritto in categoria diversa resta imponibile, salvo che il contribuente impugni l’atto di classamento.

Il Collegio richiama il precedente specifico reso tra le stesse parti per altri anni d’imposta, Cass. n. 2921/2022, e la giurisprudenza successiva che ha ribadito la rilevanza esclusiva del criterio catastale. Vengono citate, tra le altre, Cass. n. 5769 del 2018, Cass. n. 25936 del 2017, Cass. n. 7930 del 2016, Cass. n. 12303 del 2020 e Cass. n. 22031/2024. Si sottolinea che le disposizioni sull’emersione catastale dei fabbricati rurali, dall’art. 7, comma 2-bis, d.l. n. 70/2011 all’art. 2, comma 5-ter, d.l. n. 102/2013, conv. dalla legge n. 124/2013, rafforzano tale lettura, disciplinando la procedura attraverso cui ottenere la classificazione rilevante, anche retroattivamente.

Nel caso concreto la Commissione regionale si è completamente disinteressata di stabilire quale fosse il dato oggettivo catastale dei fabbricati, che il Comune assume classificati in A/3, C/2 e C/6, concentrandosi sulla natura agraria dell’attività. La difesa dei contribuenti non ha dato conto della classificazione. Si tratta di accertamento fattuale precluso alla Corte di legittimità, che coinvolge anni d’imposta diversi da quelli esaminati nel precedente specifico.

Il secondo motivo, relativo alle aree fabbricabili, è stato oggetto di sostanziale acquiescenza da parte del Comune nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con rinuncia al motivo rientrante nei poteri del difensore. La sentenza è pertanto cassata in relazione al primo motivo, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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