Il dispositivo per relationem alla motivazione è valido e l’omessa pronuncia non copre le questioni processuali (Cass. civ. Sez. 5 n. 6327 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il dispositivo della sentenza che richiami espressamente la motivazione, tanto da risultare formulato per relationem, è valido sia sul piano formale che sostanziale, purché le parti del provvedimento si integrino e non sussista un totale contrasto tra loro. L’omesso esame di una questione puramente processuale, come un’eccezione di inammissibilità, non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto per il mancato esame di domande od eccezioni di merito; la decisione di accoglimento della domanda comporta la reiezione implicita dell’eccezione, salvo che la parte non censuri specificamente la soluzione data dal giudice. La motivazione è solo apparente quando risulti obiettivamente inidonea a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non essendo sufficiente la mera sinteticità se la ratio decidendi sia comprensibile.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Frosinone un atto di pignoramento presso terzi dei propri crediti, successivo all’emissione di alcune cartelle di pagamento. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Lazio, investita dell’appello principale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e di quello incidentale condizionato della società, aveva invece accolto il primo e respinto il secondo, ritenendo le cartelle regolarmente notificate, esclusa la prescrizione e corretti gli interessi e i compensi applicati. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la nullità della sentenza per la mancata discussione in pubblica udienza e per l’assenza del dispositivo. Quanto al primo profilo, ha rilevato che la richiesta di discussione in pubblica udienza, ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 546/1992, applicabile in appello tramite il rinvio di cui all’art. 61, deve essere notificata alle parti costituite, non essendo sufficiente il mero deposito. Ha aggiunto che la denuncia del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. deve evidenziare il pregiudizio concreto al diritto di difesa, senza limitarsi all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria.
In relazione al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la sentenza impugnata non era priva di dispositivo, ma conteneva un dispositivo formulato per relationem alla motivazione, che a sua volta enunciava chiaramente la portata precettiva della pronuncia. Ha ricordato il principio costante per cui le disposizioni contenute nelle varie parti della sentenza si integrano tra loro, potendo la motivazione supplire alle omissioni del dispositivo, sempreché non vi sia un totale contrasto tra essi.
Sul terzo motivo, concernente l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di valida procura, la Corte ha dato continuità all’orientamento per cui l’omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, riservato al mancato esame di domande od eccezioni di merito. Ha precisato che la decisione di accoglimento della domanda implica la reiezione dell’eccezione di inammissibilità, con conseguente statuizione implicita di rigetto, salva la possibilità di censurare la soluzione data dal giudice.
Quanto al quarto motivo, sulla motivazione apparente, la Corte ha rilevato che la sentenza della CTR, pur sintetica, aveva indicato gli elementi decisivi: la produzione delle relate di notifica per le cartelle, la genericità dell’eccezione di prescrizione per l’assenza di indicazione dei crediti specifici e la determinazione di interessi e compensi con decreto ministeriale, soggetto a pubblicazione. Ha concluso che la motivazione rispettava il «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., rigettando il ricorso con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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