La stima diretta dopo l’esclusione della torre eolica riguarda le componenti residue (Cass. civ. Sez. 5 n. 3093 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, commi 21 e 22, della legge n. 208/2015, nel sottrarre alla stima diretta i macchinari e gli impianti funzionali al processo produttivo, non ha abrogato le metodologie estimative di cui all’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, che restano applicabili con riferimento al suolo, alle costruzioni e agli elementi strutturalmente connessi. In tema di accatastamento degli impianti eolici, una volta esclusa la torre di sostegno dal computo della rendita, il giudice di merito non può limitarsi ad annullare l’avviso di accertamento, ma deve rideterminare la rendita stessa, valorizzando il valore residuo di suolo, fondazioni, piazzola e cabina prefabbricata, oltre alle componenti di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari, secondo i criteri della Circolare n. 6/T del 2012. Il processo tributario ha natura di giudizio di impugnazione-merito, sicché la decisione sostitutiva è doverosa anche a seguito dell’accoglimento delle doglianze sostanziali del contribuente.
Il Fatto
A seguito di un avviso di accertamento catastale in rettifica, la società contribuente, proprietaria di un impianto eolico, ne aveva impugnato la rendita. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in riforma della decisione di primo grado, aveva annullato l’avviso, escludendo il valore della torre di sostegno dal calcolo della rendita catastale in applicazione dell’art. 1, comma 21, legge n. 208/2015.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, censurando la sentenza sotto plurimi profili: la motivazione apparente, la violazione di legge per l’esclusione della torre, l’omessa rideterminazione della rendita sulle componenti residue.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto scrutinato il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia lamentava il carattere apparente della motivazione. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del “minimo costituzionale” ex art. 111 Cost., che ricorre solo in ipotesi di motivazione mancante o perplessa. Nel caso di specie, la CGT aveva compiutamente illustrato le ragioni dell’esclusione del valore della torre, richiamando la novella del 2015 e la natura impiantistica dell’elemento. Il motivo è stato pertanto ritenuto infondato.
Il secondo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015 per l’acritica adesione ai pareri pro veritate prodotti dalla contribuente, è stato dichiarato inammissibile. La censura, pur formalmente incentrata sul vizio di violazione di legge, mirava in realtà a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito circa la funzionalità della torre eolica al processo produttivo. La Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, potendo il ricorrente dedurre, al più, un vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., non un errore di valutazione del merito. Sul punto, il Collegio ha dato continuità al consolidato orientamento secondo cui la torre di sostegno degli impianti eolici è esente ai sensi della legge n. 208/2015, art. 1, comma 21, in quanto funzionale al processo di produzione di energia elettrica, svolgendo la funzione di contrastare la forza del vento per consentire al generatore di sfruttarne la potenza.
Il terzo motivo di ricorso, invece, è stato ritenuto fondato. La CGT, esclusa la rilevanza catastale della torre, si era limitata ad annullare l’avviso di accertamento, omettendo di pronunciarsi sulla corretta determinazione della rendita con riferimento alle altre componenti dell’impianto. La Corte ha chiarito che la legge n. 208/2015 non ha abrogato le metodologie estimative di cui all’art. 1, comma 244, della legge n. 190/2014, le quali continuano a trovare applicazione per il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi. Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto rideterminare la rendita, valorizzando il valore del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina prefabbricata, sui quali computare le spese tecniche, il profitto dell’imprenditore e gli oneri finanziari, secondo le indicazioni della Circolare n. 6/T del 2012.
La Corte ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, affinché provveda al riesame della controversia.
Nota della Redazione
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