Ore buco dei docenti e assistenza al disabile: rigetto del ricorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6194 del 08.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ore di intervallo tra una lezione e l’altra (c.d. ore buco) rientrano nell’orario di lavoro e sono retribuibili solo quando siano allegate e provate come necessarie all’interesse del datore di lavoro, non essendo sufficiente la mera collocazione temporale dell’intervallo. L’utilizzazione del docente in un plesso distaccato dello stesso istituto scolastico, articolato in sedi poste a breve distanza, non integra trasferimento ai fini dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992. La denuncia di insufficiente motivazione formulata con modalità generiche è inammissibile, non costituendo più autonomo vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Le censure fondate su contratti integrativi non rientrano nei motivi deducibili in cassazione, riguardando l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. solo i contratti collettivi nazionali.

Il Fatto

Un docente, per l’anno scolastico 2013/2014, chiede il pagamento delle ore di inattività fra una lezione e l’altra e il risarcimento del danno non patrimoniale per essere stato impiegato anche in una sede distaccata del medesimo istituto, in violazione del regime di assistenza alla madre con grave disabilità.

Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’Appello di Catanzaro respinge l’appello. Quanto alla sede distaccata, il giudice di merito esclude che vi sia stato trasferimento, essendo il docente rimasto assegnato a un unico istituto, articolato in due plessi distanti circa un chilometro. Quanto all’orario, rileva la genericità delle allegazioni e la mancata prova della permanenza a disposizione del datore nell’intervallo. Il docente ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura l’omessa pronuncia sulla impossibilità di condannare alle spese il ricorrente, pur essendo l’amministrazione difesa da un proprio funzionario. La Corte osserva che il profilo è manifestamente infondato nel diritto, perché l’art. 152 bis disp. att. cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, prevede espressamente la liquidazione delle spese in favore delle pubbliche amministrazioni assistite da dipendenti ai sensi dell’art. 417 bis cod. proc. civ., con riduzione del venti per cento. Vale il principio per cui l’omessa motivazione in diritto, se l’esito è giuridicamente esatto, non giustifica la cassazione ma solo l’integrazione motivazionale.

Il secondo motivo contesta la condanna alle spese di secondo grado, sul solo presupposto della soccombenza, richiamando la possibilità di compensazione. Il motivo è manifestamente infondato: la compensazione è rimessa alla discrezionalità del giudice, che non è tenuto a motivare le ragioni dell’applicazione della regola generale della soccombenza.

Il terzo motivo riguarda le ore buco. La Corte rileva che l’insufficiente motivazione è dedotta con modalità del tutto generiche, non più costituendo autonomo vizio ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. Nel merito, non è implausibile l’argomento del giudice di appello secondo cui in quelle ore il docente fosse libero: gli assunti sui tabulati orari e sui ragionamenti presuntivi attengono al merito e non sono sindacabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione di legge.

Quanto agli spostamenti tra le due sedi, la Corte non pone in dubbio il principio per cui le ore necessarie a quel fine rientrino nell’orario di lavoro e siano retribuibili, secondo i principi comuni dell’ordinamento lavoristico. Tuttavia il giudice di merito aveva accertato la mancanza di allegazione e prova del nesso tra gli intervalli e il lavoro sulle due sedi; rispetto a tale accertamento di fatto il motivo nulla replica, rendendo inammissibile il dibattito sui profili di diritto.

Il quarto motivo richiama la legge n. 104/1992 e il CCNI sulla mobilità. La denuncia di insufficiente motivazione è generica e inammissibile. Le censure sui contratti integrativi sono inammissibili, poiché l’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. riguarda solo i contratti collettivi nazionali. In assenza di illegittimità sull’orario, il rilievo di genericità sulla riduzione del tempo per la cura della genitrice non è implausibile. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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