L’ottemperanza per il pagamento della retribuzione professionale docenti si conclude con la nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2331 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce inadempimento dell’Amministrazione la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato di cui sia provata la notifica, che accerti il diritto del ricorrente alla corresponsione della retribuzione professionale. In tal caso, accertata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, assegna all’Amministrazione un termine per adempiere e nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. L’attività demandata al commissario, rientrando nei suoi compiti istituzionali, non comporta la corresponsione di alcun compenso.
Il Fatto
Una docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, rimasto inerte rispetto alla sentenza del Tribunale di Milano che ne aveva accertato il diritto al pagamento della retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 31 agosto 1999, per un importo pari a euro 3.115,96. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come non fosse contestato che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato e che essa fosse ancora inadempiente. La sentenza azionata risultava passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed era stata notificata al Ministero in data 4 giugno 2025. Il Collegio ha quindi verificato la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Alla luce di tali presupposti, il giudice ha condannato l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di decorso infruttuoso del termine, è stato nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario, investito direttamente dal creditore con propria istanza, avrebbe provveduto entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari all’assolvimento del mandato, direttamente o tramite un funzionario delegato.
Il Collegio ha infine precisato che, rientrando l’attività demandata al commissario nei suoi compiti istituzionali, non fosse dovuto alcun compenso. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombente Amministrazione e liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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