Regolamento aziendale e validità del licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6314 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare nel settore privato, la violazione del regolamento aziendale che riserva all’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari la sola fase istruttoria del procedimento non determina la nullità del recesso, poiché la disposizione non ha natura imperativa e non integra una nullità virtuale. Il rinvio del regolamento alla disciplina dettata per il personale contrattualizzato non estende al datore privato le regole inderogabili previste dall’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, applicabili ai soli rapporti con le amministrazioni pubbliche. L’interpretazione degli atti di autonomia privata è sindacabile in cassazione solo quando l’esegesi prescelta dal giudice di merito non sia una delle possibili e plausibili letture del testo negoziale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, respingeva le domande proposte dal lavoratore — con qualifica di Quadro — dirette a far accertare l’illegittimità del licenziamento per giusta causa alla luce del CCNL di settore.

Il recesso era stato preceduto da una contestazione disciplinare concernente tre condotte. I giudici di merito ritenevano sufficiente, ai sensi dell’art. 2119 cod. civ., l’addebito relativo all’appropriazione di un mazzo di chiavi di altra dipendente; escludevano la natura ritorsiva del recesso, l’esistenza di vizi formali e l’applicabilità del comma 6 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi; la società restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la questione della notifica del ricorso effettuata alla parte personalmente anziché al difensore. Richiamando Cass. n. 19702 del 2011, Cass. n. 15236 del 2014, Cass. n. 24450 del 2017, Cass. n. 11069 del 2022 e Cass. n. 10155 del 2024, rileva che tale notifica non è giuridicamente inesistente, ma semplicemente nulla e sanabile con la rinnovazione. Osserva però che la stessa attività di rinnovazione sarebbe superflua, perché il ricorso è prima facie inammissibile e manifestamente infondato.

Sul primo motivo, la Corte ricorda che l’interpretazione degli atti di autonomia privata è sottratta al sindacato di legittimità quando quella data dal giudice di merito sia una delle interpretazioni possibili e plausibili. Il percorso ermeneutico della Corte territoriale è corretto: l’art. 17 del Regolamento aziendale impone l’intervento collegiale dell’UPD soltanto nella fase istruttoria, mentre la contestazione deve essere sottoscritta dal Direttore generale, figura che nella specie coincideva con l’amministratore unico, non esistendo soggetti sovraordinati alla qualifica di Quadro. Il richiamo alla disciplina del pubblico impiego è fuorviante: l’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001 si applica ai rapporti con le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, tra le quali non rientra la società a partecipazione pubblica.

La Corte aggiunge che la violazione del regolamento non può determinare la nullità del recesso, non trattandosi di norma imperativa. Richiama sul punto, in tema di nullità virtuali, Cass. Sez. Un. nn. 8472 e 33719 del 2022 e Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007.

Il secondo e il terzo motivo — dedotti come violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. — sono manifestamente infondati, avendo la Corte territoriale valutato compiutamente la regolarità del procedimento e correttamente escluso l’applicazione del comma 6 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970. Il quarto motivo è inammissibile, perché mira alla rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, spettando al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento. Il ricorso è rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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