Interessi moratori dalla domanda giudiziale se manca prova esigibilità anteriore (Cass. civ. Sez. I n. 6366 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interessi sugli accessori del credito, quando la sorte capitale sia stata pagata in corso di causa, la domanda giudiziale vale a costituire in mora il debitore per l’intero importo ingiunto e integra il dies a quo di decorrenza degli interessi, salvo che il creditore provi che la prestazione fosse divenuta esigibile in una data anteriore. Il giudice del rinvio che recepisce tale principio non viola l’art. 384 cod. proc. civ. né il giudicato rescindente. È inammissibile il motivo che censuri il diverso momento di esigibilità senza illustrare la decisività dei fatti addotti, non essendo la disciplina sulla contestazione estensibile alla valutazione dei documenti, rimessa al giudice del merito.

Il Fatto

Un creditore ha agito in monitorio nei confronti di un ente pubblico per il pagamento di un credito derivante da un contratto di fornitura. Il debitore ha proposto opposizione e il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando cessata la materia del contendere quanto alla sorte capitale e rigettando la domanda per gli accessori. La pronuncia è stata confermata in appello.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 20009/2016, ha cassato la decisione rilevando che il giudice distrettuale avrebbe dovuto collocare il dies a quo degli accessori almeno dalla messa in mora per effetto della domanda giudiziale e il dies ad quem alla cessazione della materia del contendere. In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Palermo ha riconosciuto gli interessi legali dalla proposizione della domanda fino all’ultimo pagamento del debitore. Il creditore opposto ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la scelta del giudice del rinvio di individuare il dies a quo nella data della domanda e non in una anteriore. La Corte lo ha dichiarato infondato: la sentenza rescindente aveva accolto il motivo relativo all’esigibilità proprio perché la domanda giudiziale aveva avuto l’effetto di costituire in mora il debitore, a prescindere da elementi più precisi sulla data di esigibilità dei crediti azionati.

Il giudice del rinvio, ritenendo che gli interessi maturassero dalla domanda in mancanza di prova del diverso momento anteriore di esigibilità, non si è discostato da quel principio. Il riferimento alle fasi di collaudo previste nel contratto è stato valorizzato proprio per escludere che la prova richiesta fosse stata raggiunta.

Il secondo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto decisivo, è stato giudicato inammissibile. Pur restando fermo l’accertamento in fatto sulla liquidità del credito dalla messa in mora e sulla mancata prova delle fasi del collaudo, il ricorrente non ha illustrato la decisività dei fatti addotti ai fini di una diversa decorrenza degli interessi.

Analoga sorte hanno avuto il terzo e il quarto motivo, entrambi inammissibili. La deduzione secondo cui la committente non avrebbe mai contestato la mancata effettuazione dei collaudi è risultata generica, non avendo il ricorrente chiarito se e in quali termini l’esistenza del collaudo fosse stata specificamente dedotta con la relativa datazione. Quanto alla pretesa non contestazione delle fatture, la Corte ha ribadito che la disciplina sulla contestazione non può avere ad oggetto la valutazione di documenti, che spetta al giudice del merito e non è assimilabile all’omesso esame di un fatto storico, richiamando sul punto Cass. n. 14399/2024 e Cass. n. 35037/2021.

Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese processuali e al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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