Imposta di registro autonoma su lodo e decreto ingiuntivo (Cass. civ. Sez. V n. 6365 del 10.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria ciascuno di essi è soggetto autonomamente a imposizione, senza che rilevi che si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti. Il tributo, infatti, non colpisce il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto, considerato in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre. Ne consegue che al decreto ingiuntivo che richiama un lodo arbitrale, già registrato con imposta proporzionale, si applica comunque l’imposta in misura proporzionale, non ravvisandosi alcuna duplicazione d’imposta. La regola vale anche per la condanna del decreto ingiuntivo al rimborso dell’imposta di registro versata per il lodo, che diventa credito azionato e come tale autonomamente tassato.

Il Fatto

La controversia riguarda la registrazione di due distinti provvedimenti. La società aveva provveduto alla registrazione di un lodo arbitrale versando l’imposta di registro proporzionale. In seguito, il decreto ingiuntivo che condannava il debitore al pagamento delle somme di cui al lodo, oltre a spese e rimborso della predetta imposta, veniva anch’esso registrato con applicazione dell’imposta proporzionale.

La società impugnava la liquidazione, sostenendo che al decreto ingiuntivo dovesse applicarsi l’imposta in misura fissa, trattandosi di atto avente come presupposto il lodo già registrato; in via subordinata chiedeva lo scomputo dell’imposta già assolta. La CTR Lombardia accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate e confermava l’avviso di liquidazione. Di qui il ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato. La Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente a imposizione. Non assume rilievo la circostanza che i provvedimenti si riferiscano al medesimo oggetto e alle stesse parti, perché il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all’atto.

Il principio viene confermato con richiamo a Sez. V n. 9501 del 2018 e a Sez. V n. 17808 del 2017. La Corte precisa che la regola opera senza distinzione tra lodo rituale e lodo irrituale.

Con specifico riguardo al lodo irrituale, la sentenza richiama Sez. V n. 16657 del 2021: il decreto ingiuntivo è tassato autonomamente come atto giudiziario necessario al creditore per porre in esecuzione il titolo; il lodo è invece tassato in base al suo contenuto contrattuale-patrimoniale. Gli oggetti e gli effetti dei due atti sono diversi, sicché non vi è doppia imposizione.

La Corte rileva inoltre che il ricorso non contiene efficaci critiche idonee a mutare l’orientamento, richiamando il principio di specificità dei motivi: il motivo che denuncia violazione di norme di diritto senza raffrontare la ratio decidendi impugnata con la giurisprudenza di legittimità è inammissibile.

Quanto alla condanna del decreto ingiuntivo al pagamento (rimborso) dell’imposta di registro versata per il lodo, anche tale somma è soggetta a imposizione proporzionale: l’imposta anticipata diventa un credito azionato con il decreto ingiuntivo e, in quanto tale, rientra nell’imposta di registro proporzionale. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *