Operazioni soggettivamente inesistenti: onere probatorio e perimetro del giudizio di rinvio (Cass. civ. Sez. V n. 6730 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l’amministrazione finanziaria assolve l’onere probatorio, su di essa incombente, anche mediante presunzioni, dimostrando l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in un’evasione dell’imposta. La consapevolezza richiesta non postula la prova della partecipazione all’accordo fraudolento, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Una volta assolto tale onere, si sposta sul contribuente la prova contraria, che non può essere fondata sulla regolarità della contabilità, sulla congruità dei pagamenti o sull’assenza di benefici, trattandosi di circostanze inidonee a dimostrare l’estraneità alla frode. L’esimente delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma presuppone che l’incertezza abbia carattere oggettivo e ricada su una disposizione la cui violazione comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria, all’esito di una verifica fiscale, ha emesso nei confronti di una società concessionaria di autoveicoli diversi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2002 al 2006, recuperando a tassazione l’IVA indebitamente detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti e contestando la sottofatturazione di alcune fatture di vendita.

Dopo l’accoglimento in primo grado e la riforma in appello, la Cassazione, con una precedente ordinanza, ha cassato la decisione limitatamente alle riprese riferite a tre fornitori e alla sottofatturazione, con omissione di pronuncia sul relativo motivo. In sede di rinvio la CTR ha rigettato l’appello della società, confermando la decisione di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’amministrazione ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il profilo della detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti. Richiamando un consolidato orientamento, ribadisce che l’amministrazione deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario, precisando che la prova può essere anche solo indiziaria. Sufficiente, a tal fine, l’accertamento che la società emittente fosse priva di struttura aziendale.

Il collegio chiarisce l’oggetto dell’onere probatorio: non la prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza rapportata alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale. Assolto tale onere, si sposta sul contribuente la prova contraria, cioè di aver agito senza consapevolezza e con la massima diligenza esigibile.

Quanto alla difesa fondata su regolarità contabile, congruità dei pagamenti e assenza di benefici, la Corte la ritiene non decisiva: si tratta di circostanze già insite nella nozione di operazione soggettivamente inesistente, relative a dati facilmente falsificabili, o comunque esterne alla fattispecie.

Sul profilo sanzionatorio, la Corte ribadisce che l’esimente dell’obiettiva incertezza postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria e richiede che l’incertezza ricada su una disposizione la cui violazione comporti l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. L’art. 60-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, non è norma sanzionatoria.

La Corte accoglie invece il quinto motivo, rilevando che i giudici di rinvio hanno del tutto omesso di esaminare i rapporti con due dei tre fornitori, pur espressamente ricompresi nel perimetro del giudizio di rinvio. Accoglie altresì il ricorso incidentale dell’amministrazione: l’annualità 2006, non richiamata nell’ottavo motivo del primo ricorso, non poteva essere esaminata dal giudice del rinvio, essendosi sul punto formato il giudicato interno. La sentenza è cassata con rinvio alla CGT di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *