Nel processo tributario la trattazione scritta senza contraddittorio viola il diritto di difesa (Cass. civ. Sez. 5 n. 871 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la normativa emergenziale Covid-19 consente di sostituire l’udienza pubblica di discussione con il suo svolgimento mediante collegamento da remoto e, in alternativa, prevede la decisione sulla base degli atti. Tale ultima modalità è però legittima solo se il giudice dà atto, nel verbale, dell’impossibilità di disporre il collegamento a distanza per carenze organizzative dell’ufficio, avendo le parti la facoltà di insistere per la discussione. L’omesso riscontro all’istanza di discussione della parte e la decisione allo stato degli atti, senza concedere il termine per note di trattazione, viola il contraddittorio processuale e il diritto di difesa di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, determinando la nullità della sentenza. La sentenza che decida la causa pregiudicata, avente ad oggetto l’atto di irrogazione delle sanzioni, in base alla decisione non ancora passata in giudicato della causa pregiudiziale concernente l’avviso di accertamento presupposto, è affetta da errore di diritto per violazione dell’art. 295 cod. proc. civ., dovendosi sospendere il processo pregiudicato in attesa della definizione del giudizio pregiudiziale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori tributi IRES, IRAP e IVA in forza del disconoscimento della deducibilità di costi per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo tardiva l’azione di recupero per la mancanza dei presupposti del c.d. “raddoppio” dei termini; la CTR della Campania, con sentenza n. 3662/15/21, accoglieva invece l’appello dell’Ufficio. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
In un giudizio parallelo, la stessa società impugnava il successivo avviso di irrogazione delle sanzioni, emesso per le medesime violazioni e fondato sull’atto impositivo oggetto dell’altra controversia. La CTR, con sentenza n. 5223/13/21, confermava l’atto impugnato, escludendo solo la debenza dell’IRAP. Avverso tale pronuncia la società proponeva distinto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte, riuniti i due giudizi per connessione oggettiva e soggettiva, ha accolto il primo motivo del ricorso avverso la sentenza n. 3662/15/21, rilevando che la CTR aveva deciso la causa in camera di consiglio senza dare alcun riscontro all’istanza della contribuente di discussione in pubblica udienza in videoconferenza. Richiamando il principio per cui la trattazione scritta è equivalente all’udienza solo quando il collegamento da remoto non sia possibile per carenze organizzative, la Corte ha evidenziato che dal verbale dell’udienza non risultava tale impossibilità, né risultava concesso alle parti il termine per memorie di cui all’art. 27, comma 2, del d.l. n. 137/2020.
La decisione allo stato degli atti, adottata in violazione del contraddittorio, ha integrato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 546/1992 e dei principi di cui agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. I restanti motivi, concernenti il c.d. “raddoppio” dei termini e vizi di motivazione, sono stati dichiarati assorbiti.
Con riferimento alla sentenza n. 5223/13/21, la Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando l’errore di diritto del giudice di appello che aveva deciso la causa pregiudicata senza disporre la sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nonostante il pacifico rapporto di pregiudizialità con il giudizio avente ad oggetto l’avviso di accertamento presupposto delle sanzioni. Il carattere non definitivo di tale decisione impediva infatti di attribuirvi efficacia riflessa di giudicato.
Entrambe le sentenze sono state quindi cassate con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che tratterà i giudizi riuniti contestualmente, decidendo sia sull’avviso di accertamento sia sull’atto di irrogazione delle sanzioni.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.