L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile: rilievo officioso dell’inammissibilità sopravvenuta (Cass. civ. Sez. 5 n. 19251 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018, opera ipso iure al ricorrere dei presupposti di legge, senza che rilevi la mancata adozione del provvedimento di sgravio, il quale ha natura meramente dichiarativa. In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, ha selezionato i soli casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera il bisogno di tutela giurisdizionale; la norma, avendo plasmato l’interesse ad agire quale condizione dell’azione a natura dinamica, si applica anche ai processi pendenti e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso proposto al di fuori delle ipotesi tassative di pregiudizio. L’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche in sede di legittimità, e non è preclusa dall’eventuale formazione di un giudicato interno.
Il Fatto
La controversia traeva origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, degli estratti di ruolo relativi a trenta cartelle di pagamento emesse per vari tributi e mai notificate, per un importo complessivo di € 165.601,17. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso originario, ma la Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere per alcune cartelle ex art. 4 del d.l. n. 119/2018 e accolto l’appello per le altre, annullando le cartelle di importo superiore a mille euro per la ritenuta irregolarità della notifica, carente degli avvisi di ritorno delle raccomandate informative.
L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, censurando sia le declaratorie di cessazione della materia del contendere sia l’annullamento delle cartelle per vizi di notifica, deducendo la mancata applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ. e la formazione di un giudicato interno su un capo della decisione di prime cure non impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso le eccezioni di improcedibilità e inammissibilità del ricorso per cassazione. Ha poi esaminato i motivi, affermando che lo stralcio delle cartelle per importi fino a mille euro ex art. 4, comma 1, del d.l. n. 119/2018 costituisce un effetto legale non condizionato da atti interni dell’agente della riscossione, sicché la mancata inclusione di una cartella nell’elenco degli sgravi non impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle cartelle di importo superiore al limite di legge, la Corte ha rilevato che la questione centrale non riguarda la regolarità della notifica, bensì l’ammissibilità della stessa impugnazione dell’estratto di ruolo. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 12459 del 2024, il Collegio ha ricordato che l’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973 ha reso l’estratto di ruolo non impugnabile, se non nei casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
La Corte ha quindi esercitato il potere di qualificazione giuridica della questione d’ufficio, ex art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ., rilevando la sopravvenuta inammissibilità del ricorso originario, maturata con l’entrata in vigore dello ius superveniens in pendenza del giudizio di legittimità, non avendo il contribuente documentato di versare in alcuna delle ipotesi di pregiudizio rilevanti. Ha escluso che tale rilievo fosse precluso dal giudicato interno, trattandosi di questione pregiudiziale concernente la proponibilità dell’azione e come tale rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
La Corte ha accolto il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo, rigettato il primo, e ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere per le cartelle oggetto di stralcio e l’inammissibilità del ricorso originario con riguardo alle restanti cartelle.
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Nota della Redazione
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