Il “condono di condono” è inammissibile e grava il ricorrente delle spese (Cass. civ. Sez. 5 n. 6110 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza fondata su più autonome rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerne la statuizione, qualora l’impugnazione non censuri una di esse, per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non impugnata. In tema di condono fiscale, non è ammissibile il c.d. “condono di condono”, poiché il beneficio non può essere reiterato sul medesimo presupposto impositivo già oggetto di un precedente condono non perfezionato. Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria vittoriosa, assistita da propri funzionari o dipendenti, ha diritto alla rifusione delle spese di lite, liquidate applicando i parametri forensi con riduzione del venti per cento.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero di somme dovute all’Agenzia delle entrate in relazione agli anni d’imposta 2003 e 2004, a seguito dell’adesione al condono di cui alla legge n. 289/2002 e della mancata autoliquidazione. In pendenza del giudizio di rinvio, presentava istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, rigettata dall’Amministrazione.
La Commissione tributaria regionale, riuniti i giudizi, rigettava sia il ricorso avverso il diniego della definizione, sia il ricorso in riassunzione. Il contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, per essere la cartella impugnata l’unico atto impositivo portato a sua conoscenza. Il motivo è dichiarato inammissibile: la sentenza impugnata si fonda su due distinte ragioni, la natura riscossiva dell’atto e il fatto, incontestato, che la cartella scaturisse dall’adesione al condono e dalla conseguente autoliquidazione delle imposte non versate. La seconda ratio decidendi, da sola sufficiente a sorreggere il rigetto, non è stata oggetto di specifica doglianza, determinando il formarsi del giudicato interno.
Il richiamo alle Sezioni Unite n. 18298/2021 non è dirimente, poiché la sua applicazione presuppone che la cartella sia il primo ed unico atto di comunicazione della pretesa, circostanza che non ricorre quando la stessa derivi da un condono non perfezionato. La Corte ribadisce il principio del divieto di “condono di condono”, che comporterebbe un vulnus al principio di parità di trattamento di fronte al fisco.
Il secondo motivo, riguardante la condanna alle spese per la difesa dell’Agenzia tramite proprio funzionario, è rigettato. La Corte afferma che, nel processo tributario, l’Amministrazione assistita da propri dipendenti ha diritto alla liquidazione delle spese, con applicazione dei parametri forensi ridotti del venti per cento, a norma dell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546/1992. Il ricorso è pertanto rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.
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Nota della Redazione
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