Omesso esame di elementi istruttori e doppia conforme nel contenzioso sui tributi consortili (Cass. civ. Sez. 5 n. 7807 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile quando censuri la mancata valutazione di elementi istruttori, come consulenze tecniche o perizie, atteso che l’omesso esame di tali elementi non integra di per sé il vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito. Il concetto di “vantaggio fondiario” costituisce il risultato di un giudizio sugli elementi fattuali che lo connotano e non un fatto storico. È altresì inammissibile il motivo quando la pronuncia d’appello confermi quella di primo grado per le stesse ragioni (doppia conforme), salvo che la parte ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni, dimostrando che esse sono diverse; la mancata valorizzazione delle risultanze probatorie si risolve nel legittimo esercizio del potere di apprezzamento del giudice di merito.
Il Fatto
La contribuente impugnava l’avviso di pagamento emesso dalla società concessionaria per conto del Consorzio di bonifica, relativo al tributo consortile per l’anno 2014, deducendo l’illegittimità del piano di classifica per la mancata adozione del Piano Generale di Bonifica e l’assenza di benefici derivanti dalle opere sui propri terreni.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo legittimo il piano di classifica anche in assenza del Piano Generale e affermando la mancata prova contraria da parte della contribuente per superare la presunzione di vantaggiosità. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello, depositando la contribuente tre perizie giurate, una perizia fotografica aerea e una consulenza tecnica di controdeduzioni, ritenute non attendibili e non sufficienti a superare la presunzione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione, resistito dal Consorzio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso, con cui la contribuente deduceva l’erroneità della sentenza sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo, per la mancata valutazione delle consulenze tecniche e della perizia fotografica aerea prodotte in appello, che avrebbero dimostrato l’assenza del beneficio di bonifica.
Richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la Corte ha precisato che tale disposizione concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e sia decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé tale vizio, se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice; il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali non è sindacabile in sede di legittimità, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Nel caso di specie, la ricorrente ha identificato il fatto storico con il mezzo istruttorio, ossia le perizie prodotte, laddove il vantaggio fondiario è il risultato di un giudizio sull’esistenza di elementi fattuali e non un fatto storico. La mancata valorizzazione delle risultanze probe si risolve nel legittimo esercizio del potere del giudice di merito di selezionare le fonti del proprio convincimento, valutarne l’attendibilità e scegliere quelle idonee a dimostrare i fatti in discussione.
La Corte ha rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità ai sensi dell’art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., ricorrendo l’ipotesi di doppia conforme: sia il giudice di primo grado sia quello d’appello hanno ritenuto sussistente il beneficio fondiario in forza della presunzione derivante dall’approvazione del piano di classifica e della collocazione del fondo nel perimetro di contribuenza, applicando la regola di giudizio di cui all’art. 2697 cod. civ.; la contribuente non ha dimostrato la differenza tra le ragioni di fatto poste a base delle due pronunce di merito.
Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità e dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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