Nessun abuso del diritto nella riorganizzazione societaria con leverage cash out (Cass. civ. Sez. V n. 6743 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto, oggi positivizzato nell’art. 10-bis della l. n. 212/2000, non si applica quando l’operazione economica, valutata nel suo complesso e nel contesto fattuale e giuridico, possa spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta. Spetta all’Amministrazione finanziaria la prova del disegno elusivo e delle modalità di alterazione degli schemi negoziali classici, mentre il contribuente ha l’onere di allegare le ragioni economiche che giustificano l’operazione, una volta che l’Ufficio abbia indicato un adeguato strumento giuridico alternativo. Nei processi di riorganizzazione aziendale nell’ambito di grandi gruppi societari va garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un differente carico fiscale.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava quattro avvisi di accertamento a un socio e uno all’altro, riprendendo a tassazione un maggior reddito ai fini Irpef per gli anni di imposta 2011-2014. L’accertamento scaturiva da una verifica che aveva interessato il gruppo di società riconducibile ai contribuenti e dalla quale era emersa la contestazione di un’operazione di leverage cash out connotata da finalità elusive.

Gli atti impositivi, separatamente impugnati, ricevevano esiti contrapposti in primo grado. I successivi appelli, riuniti davanti alla Commissione tributaria regionale, venivano decisi in favore dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti depositavano controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Amministrazione denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che i giudici regionali non avessero esposto le ragioni del convincimento sul flusso finanziario dalla capogruppo alla newco. Il motivo è infondato: la Corte ribadisce che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando questa, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. Nella specie i giudici d’appello avevano reso intelligibili, con ampia argomentazione, le ragioni della decisione, tanto che la stessa ricorrente aveva potuto articolare un secondo motivo partitamente riferito a ogni capo della sentenza impugnata.

Il secondo motivo denunciava la falsa applicazione dell’art. 10-bis della l. n. 212/2000 e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte ricostruisce gli approdi consolidati: l’abuso del diritto si configura quando l’operazione è volta a conseguire vantaggi fiscali mediante un uso distorto di strumenti giuridici, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili. Il divieto non si applica se l’operazione può spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi d’imposta.

Quanto al riparto degli oneri probatori, spetta all’Amministrazione provare il disegno elusivo e le modalità di manipolazione degli schemi negoziali classici; il contribuente ha l’onere di allegare le ragioni economiche che giustificano l’operazione qualora l’Ufficio indichi un adeguato strumento giuridico alternativo funzionale al medesimo obiettivo economico.

Nel caso concreto, la Corte condivide la ricostruzione dei giudici d’appello. L’operazione era finalizzata al trasferimento delle partecipazioni dalla capogruppo a una nuova società costituita dai soli soci appartenenti al medesimo nucleo familiare, con contestuale liquidazione dei soci di minoranza. Il finanziamento mediante emissione di titoli obbligazionari consentiva la liquidazione dei soci non familiari e l’aumento del patrimonio netto della newco, postergando nel tempo il corrispettivo dei soci cedenti.

La Corte evidenzia la specifica utilità dell’operazione rispetto al semplice conferimento: in quest’ultimo caso solo una quota delle azioni sarebbe stata imputabile a capitale sociale, mentre il residuo sarebbe stato qualificabile come riserva distribuibile senza tassazione. Emerge dunque un’operazione con apprezzabile sostanza economica, articolata in scansioni poste in essere in forza di specifiche disposizioni di legge aventi finalità agevolative. Il ricorso principale va rigettato, con assorbimento di quello incidentale condizionato; la ricorrente è condannata alle spese, mentre non si applica l’art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 trattandosi di amministrazione dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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