Utili occulti in società a ristretta base partecipativa: prova contraria del socio (Cass. civ. Sez. V n. 6745 del 14.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Tale presunzione non integra una doppia presunzione, restando salva la facoltà del contribuente di offrire la prova contraria. Il socio può vincere la presunzione dimostrando la propria estraneità assoluta alla gestione e alla vita della società, anche in ragione di un ruolo meramente formale di intestatario delle quote. La prova contraria deve essere precisa e rigorosa e non può risolversi nell’attribuzione all’Erario dell’onere di dimostrare un vincolo di colleganza tra i soci.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria accertò a carico del contribuente un maggior reddito ai fini Irpef per l’anno 2012. Il rilievo concerneva presunti utili occulti imputati per trasparenza in capo a una società a ristretta base partecipativa, a seguito di un procedimento penale. Il contribuente impugnò l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accolse le sue ragioni sul rilievo dell’erronea esclusione di due partecipi e della conseguente insussistenza di una base sociale ristretta. La Commissione tributaria regionale respinse l’appello erariale, ritenendo non adeguatamente dimostrata l’esistenza di un vincolo tra i soci volto alla distribuzione di ricavi occulti. L’Agenzia delle entrate ricorse per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi di ricorso sono connessi e vengono esaminati congiuntamente. La Corte li ritiene entrambi fondati. Richiamando il proprio consolidato orientamento, il Collegio ribadisce che in tema di società di capitali a ristretta base partecipativa opera una presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati.
La Corte ricostruisce l’evoluzione della prova contraria. In un primo tempo si richiedeva al socio di dimostrare che i maggiori ricavi fossero stati accantonati o reinvestiti. Successivamente si è ammessa la possibilità di vincere la presunzione dimostrando l’estraneità alla gestione e alla conduzione societaria, per avere ricoperto un ruolo meramente formale di semplice intestatario delle quote, senza svolgere alcuna attività di gestione e controllo.
Il Collegio precisa che la prova deve essere precisa e rigorosa e che non si configura alcuna doppia presunzione. Il contribuente non può limitarsi a contestare l’esistenza di un vincolo tra i soci, poiché ciò si traduce nell’addossare all’Erario un onere probatorio incompatibile con il criterio presuntivo applicabile.
La sentenza impugnata risulta priva di adeguato supporto argomentativo. La Commissione regionale, pur a fronte di un motivo di gravame puntuale, non ha indicato quali prove siano state valorizzate a sostegno dell’affermata estraneità del contribuente. Essa ha inoltre ritenuto gli argomenti erariali non solo insufficienti ma anche irrilevanti, così invertendo il criterio presuntivo. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza e rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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