Rimborso sismico e aiuti de minimis: onere probatorio sul contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11093 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di aiuti di Stato erogati a imprese colpite da calamità naturali, il giudice nazionale è tenuto a verificare se il beneficio individuale sia compatibile con il regolamento de minimis applicabile o, in difetto, se ricorrano le condizioni di compatibilità con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE. Il contribuente che intende fruire del rimborso deve fornire la prova che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel periodo di tre anni, decorrente dal primo ottenimento, non supera la soglia prevista. Non basta che l’importo richiesto nel singolo procedimento sia inferiore alla soglia: la prova riguarda l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis, calcolato su base mobile. In mancanza di tale allegazione e prova, il rigetto della domanda di rimborso è conforme a diritto.
Il Fatto
Due contribuenti, esercenti la professione di commercialista in un comune colpito dal sisma del 31.10.2002, chiedevano il rimborso del 60% dei tributi versati nel periodo 31.10.2002 – 30.6.2008, in applicazione dell’art. 6, comma 4-bis, del d.l. n. 185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 2/2009. La Commissione tributaria provinciale, riuniti i ricorsi, accoglieva le domande, ritenendo che la decisione della Commissione europea n. C (2015) 5549 final non riguardasse la fattispecie.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, rigettava gli originari ricorsi e compensava le spese, qualificando il rimborso come aiuto di Stato illegittimo e ritenendo i contribuenti soggetti esercenti attività economica. Avverso tale sentenza i contribuenti e gli eredi di uno di essi proponevano separati ricorsi per cassazione sulla base di un unico motivo, deducendo la mancata verifica dei regolamenti de minimis applicabili al periodo controverso.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene i ricorsi infondati e ricostruisce anzitutto il quadro processuale. I contribuenti avevano allegato solo in sede di costituzione nel giudizio di appello, e in via subordinata, che gli importi chiesti a rimborso rientravano nel de minimis. La Corte esclude che si tratti di domanda nuova vietata dall’art. 57 del d.lgs. n. 546/92: si tratta di mere difese e non di domanda impingente nel divieto.
Entrando nel merito, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui, in tema di aiuto di Stato erogato a impresa per calamità naturali, il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del beneficio individuale con il regolamento de minimis applicabile o, in difetto, la ricorrenza delle condizioni dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE. Da ciò deriva che il contribuente deve provare che l’ammontare totale degli aiuti ottenuti nel triennio non supera la soglia ovvero, per l’ipotesi dell’art. 107, § 2, lett. b), TFUE, la sede operativa nell’area colpita, i danni subiti e l’assenza di sovracompensazione. La regola de minimis costituisce un’eccezione alla disciplina generale: superata la soglia, il beneficio va negato nella sua interezza.
La Corte precisa poi che la prova non può limitarsi all’importo del singolo procedimento, ma deve riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto su un periodo di tre anni a decorrere dal primo ottenimento, secondo una base mobile. Il triennio, in caso di nuova concessione, impone di ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti concessi nei tre anni precedenti. Poiché il comma 4-bis dell’art. 6 del d.l. n. 185/2008 è entrato in vigore il 29.1.2009, il periodo rilevante è dal 29.1.2006 al 29.1.2009.
Nel caso concreto, avendo i contribuenti versato l’intera imposizione fiscale, per ottenere il rimborso dell’eccedenza avrebbero dovuto dimostrare, almeno in fase di gravame, che l’aiuto era in linea, per importi e arco temporale, con il regolamento de minimis. Essi non avevano invece allegato né provato, neppure mediante autocertificazione in sede amministrativa, di non aver ottenuto alcun altro aiuto pubblico nel triennio, essendosi limitati a fare riferimento all’importo totale chiesto in restituzione. Il rigetto della C.T.R. è pertanto conforme a diritto, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. I ricorsi sono respinti, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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