Detrazione IVA e inerenza: verifica in concreto e locazione al socio non dirimente (Cass. civ. Sez. 5 n. 19027 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 non postula solo la qualità di imprenditore del soggetto passivo ma anche l’effettiva inerenza del bene o servizio acquistato all’esercizio dell’attività d’impresa, da intendersi come concreta riferibilità dell’operazione all’attività economica esercitata. Il richiamo all’oggetto sociale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente: grava sul contribuente l’onere di dimostrare che un’operazione apparentemente isolata e non diretta al mercato sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro. La locazione dell’immobile al socio-amministratore, con contratto di durata quinquennale e rinnovo automatico, costituisce elemento sintomatico della mancata destinazione del cespite al mercato.
Il Fatto
Con avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate contestava alla società, per l’anno d’imposta 2010, l’indebita detrazione IVA relativa a costi sostenuti per lavori di demolizione e ricostruzione di un immobile ad uso abitativo, poi locato al legale rappresentante e socio di maggioranza. L’Amministrazione assumeva la carenza del requisito dell’inerenza, reputando il bene “patrimoniale” e non “bene merce”. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in riforma, rigettava il ricorso, affermando la necessità di una verifica in concreto dell’inerenza del bene e reputando sintomatica la locazione quinquennale al socio al 99%. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende il primo motivo di ricorso. Il giudice di appello si è attenuto al principio secondo cui in tema di IVA la detrazione non richiede solo la qualità di imprenditore ma l’effettiva inerenza del bene all’attività d’impresa, intesa come concreta riferibilità dell’operazione. Il richiamo all’oggetto sociale ha valore meramente indiziario e non è sufficiente: il contribuente deve dimostrare che un’operazione apparentemente isolata sia inserita in una specifica attività imprenditoriale. La ricorrente sollecita in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo è infondato. L’appellato vittorioso in primo grado, ove intenda devolvere al giudice di appello questioni processuali o di merito rimaste assorbite, è tenuto a riproporle specificamente e tempestivamente nei termini di costituzione ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992. Il principio del favor rei, pur operante in materia sanzionatoria, non elide il preliminare profilo processuale della mancata rituale devoluzione della questione.
Il terzo motivo è infondato: il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la statuizione risulti logicamente incompatibile con la tesi della parte, comportandone il rigetto implicito. Il motivo difetta inoltre della necessaria puntualità nell’allegazione degli atti sui quali si fonda, non trascrivendone i passaggi essenziali.
Il quarto motivo è infondato: la sentenza non è affetta da motivazione apparente né da difetto assoluto, rendendo chiaramente percepibile il fondamento della decisione e superando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.. Il richiamo a precedenti pronunce non esaurisce il supporto motivazionale, che si fonda autonomamente sulla concreta insussistenza del requisito dell’inerenza. Il ricorso va rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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