Occupazione sine titulo: danno risarcibile e onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 6909 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di occupazione sine titulo, i fatti costitutivi del diritto al risarcimento che il proprietario-attore ha l’onere di allegare e, ove contestati, di provare sono, quanto al danno emergente, la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo; quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall’impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo a un prezzo più conveniente. Non è invece risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. L’accertamento dei fatti e la valutazione delle risultanze istruttorie e della loro inferenza probatoria sono riservati al giudice del merito, insindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
Tre curatele fallimentari di società cooperative edilizie, contitolari pro indiviso di un complesso di villette, convennero in giudizio un occupante, estraneo al rapporto sociale, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione sine titulo protrattasi dal maggio 1995 sino al trasferimento transattivo dell’immobile, avvenuto nel luglio 2002. Il danno era prospettato come sottrazione del bene alla possibilità di locazione in attesa della vendita fallimentare.
Il convenuto eccepì la mancanza di allegazione e prova delle effettive conseguenze pregiudizievoli, sostenendo il carattere di danno in re ipsa del pregiudizio e l’insuscettibilità del cespite a locazione per assenza del certificato di agibilità. Il Tribunale accolse la domanda con condanna al pagamento di una somma a titolo risarcitorio. La Corte d’appello confermò integralmente la decisione. Il soccombente ricorse per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il motivo di nullità della citazione per omessa o incerta indicazione del petitum e della causa petendi. Il ricorrente assumeva che le curatele non avessero allegato le effettive conseguenze pregiudizievoli dell’occupazione. Il motivo è manifestamente infondato: la domanda, pur evocando formalmente il danno in re ipsa, indicava la sottrazione del bene alla possibilità di locazione e ne chiedeva la liquidazione a mezzo CTU con riferimento al valore locativo.
La relazione inviata dai curatori al Giudice Delegato, oltre a provare i fatti posti a fondamento della pretesa, concorreva a precisarne l’allegazione, integrando le deduzioni relative alla perdita e al mancato guadagno collegabili in via immediata e diretta, ex art. 1223 cod. civ., all’occupazione illegittima. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 33645 del 2022: i fatti costitutivi del diritto al risarcimento sono, per il danno emergente, la concreta possibilità di godimento andata perduta; per il lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito. Resta non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso.
Quanto ai motivi sulla valutazione della prova documentale e sull’eventuale travisamento, la Corte li dichiara manifestamente inammissibili, richiamando il rigoroso perimetro tracciato dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024. Le censure attengono nella sostanza a profili di fatto e mirano a un nuovo giudizio di merito: l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie sono attività riservate al giudice del merito.
Anche i motivi sull’interpretazione delle dichiarazioni negoziali rese in sede di acquisto transattivo sono inammissibili: l’interpretazione della volontà del dichiarante è accertamento di fatto, sindacabile solo per violazione delle regole ermeneutiche o per vizio di motivazione. I motivi, inoltre, non si confrontano con la ratio della statuizione, che non ha desunto il riconoscimento del debito, bensì quello del diritto delle curatele a conseguire quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione.
Infine, sull’assenza del certificato di agibilità, il giudice del merito non ne ha negato il rilievo, ma ha tratto da un dato di esperienza e dalla circostanza concreta che l’occupante aveva tratto dall’immobile per anni la stessa utilità senza corrispettivo, la conclusione che tale mancanza non costituiva ostacolo alla concreta possibilità di godimento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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