Rendita catastale Docfa: motivazione sufficiente se l’Ufficio non disattende i fatti (Cass. civ. Sez. V n. 7009 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Ove invece vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e delimitare l’oggetto del contenzioso. Il principio si coordina con quello per cui, se la rendita catastale è stata determinata in virtù della conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, nel testo previgente, non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base dell’accordo.

Il Fatto

La società contribuente impugnava davanti alla CTP di Bari l’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la rendita catastale di un’unità immobiliare a destinazione speciale, a seguito di presentazione di Docfa conseguente a lavori di ristrutturazione con diversa distribuzione degli spazi interni. L’atto era stato emesso in autotutela sostitutiva, avendo l’Ufficio annullato un pregresso avviso che aveva già rettificato la rendita in precedenza proposta.

La CTP accoglieva il ricorso. La CTR della Puglia rigettava l’appello dell’Agenzia, rilevando che l’appellante non aveva prospettato reali contraddizioni né elementi di prova idonei a inficiare la pronuncia, e affermando che l’atto di rettifica del classamento era carente di motivazione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; la società ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato per quanto di ragione. La Corte ritiene infondata la censura sulla asserita carenza di motivazione della sentenza impugnata, che si colloca al di sopra del minimo costituzionale, avendo la CTR esposto le ragioni della propria decisione in modo verificabile.

Il Collegio richiama il principio consolidato in tema di classamento: con la procedura Docfa, se l’Ufficio non disattende gli elementi di fatto dichiarati e la differenza tra rendita proposta e rendita attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica del valore economico, la motivazione è soddisfatta con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita. Solo in presenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve specificare le differenze riscontrate, per consentire la difesa e delimitare il contenzioso. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018 e Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024.

Nel caso concreto, la revisione si è basata sulla proposta di stima sommaria contenuta nello stesso elaborato tecnico-dichiarativo di parte (quadro H del Docfa), rispetto alla quale l’Ufficio è intervenuto apportando rettifiche confrontabili e riportando a congruità i valori unitari sottostimati. I dati metrici e gli altri elementi oggettivi non sono stati modificati: l’intervento ha riguardato esclusivamente la valutazione economica dei beni, peraltro già definiti e consolidati in atti censuari.

Pertanto la motivazione dell’avviso — fondata sul ripristino in autotutela del classamento definito con accordo e sulla conseguente sentenza di estinzione della CTP — si rivela congrua. Non incide su questa conclusione il diverso principio, affermato tra le parti, secondo cui la rendita determinata in virtù della conciliazione giudiziale ex art. 48 d.lgs. n. 546/1992, nel testo previgente, non è preclusa alla rideterminazione in caso di mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base dell’accordo.

Il ricorso è dunque accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; quelle dei gradi di merito sono compensate per giusti motivi, rappresentati dal consolidarsi della giurisprudenza sul punto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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