Definizione agevolata delle liti pendenti ed estinzione del processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 7162 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle liti pendenti disciplinata dall’art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 197/2022, come modificato dal d.l. n. 34/2023, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, salvo il diniego da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200. Ove il contribuente dia prova della domanda e delle quietanze di pagamento e non risulti notificato alcun diniego, il giudice deve dichiarare l’estinzione del processo relativo al tributo. Il ricorso che investa la decisione sulla revocazione della sentenza di appello è invece inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. In tale ipotesi le spese di lite sono compensate e non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva accertato, con metodo analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973, maggiori ricavi in capo a una società di persone e aveva poi imputato il maggior reddito ai due soci, pro quota, ai fini IRPEF, in applicazione dell’art. 40, comma 2, dello stesso d.P.R. I contribuenti impugnarono i tre avvisi; nelle more la società fu posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle imprese.
La CTR della Campania accolse l’appello dei soci, riconoscendo il rispetto del contraddittorio e l’illegittimità dell’accertamento per violazione dell’art. 10, comma 4-bis, della legge n. 146/1998. Contro quella sentenza l’Agenzia propose ricorso per cassazione e, davanti alla CTR, ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5), cod. proc. civ., fondato sull’esistenza di un giudicato esterno formatosi in data 17.3.2015 in favore della società estinta. La revocazione fu accolta, con sentenza n. 9945/50/2016, e anche tale decisione fu impugnata per cassazione dai contribuenti.
La Motivazione della Corte
La Corte dispone anzitutto, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. civ., la riunione del ricorso più giovane, vertente sulla cassazione della decisione di revocazione, a quello più risalente, che investe la sentenza di appello. La connessione logica tra i due processi giustifica il simultaneo esame, poiché l’uno riguarda il merito tributario e l’altro la caducazione della decisione che lo aveva definito.
Il Collegio rileva poi che, dopo la sentenza di appello, i contribuenti si sono avvalsi della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dall’art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 197/2022. La disciplina richiamata subordina il perfezionamento dell’istituto alla presentazione della domanda e al pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, entro il 30 settembre 2023, con salvezza dell’eventuale diniego dell’Agenzia da notificare entro il 30 settembre 2024.
La Corte verifica in concreto che i contribuenti hanno depositato copia delle domande di definizione agevolata e delle relative quietanze di pagamento e che non risulta, allo stato, notificato alcun diniego. Il perfezionamento della fattispecie estintiva è dunque accertato, senza necessità di ulteriori verifiche.
Ne deriva, sul piano delle conseguenze processuali, la declaratoria di estinzione del processo relativo al tributo per definizione agevolata. Il ricorso avente a oggetto la decisione sulla revocazione è invece dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, venuto meno l’interesse alla decisione sul mezzo di impugnazione straordinario a seguito della definizione della lite principale.
Le spese di lite sono compensate, in ragione della decisione processuale fondata sul fatto sopravvenuto, che ha comportato per la parte contribuente costi stragiudiziali. La Corte dà infine atto della insussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, richiamando sul punto Cass. Sez. V n. 31732 del 2018, Cass. Sez. V n. 8184 del 2020, Cass. Sez. V n. 39284 del 2021 e Cass. Sez. V n. 27244 del 2022.
Nota della Redazione
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