Motivazione avviso TARES e TARI carente se non specifica i controlli (Cass. civ. Sez. V n. 7657 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di tributi locali, l’art. 1, comma 162, legge n. 296/2006, conformemente all’art. 7 legge n. 212/2000, consente la motivazione per relationem dell’atto impositivo, ma esige che l’atto richiamato sia conoscibile o ne sia riprodotto il contenuto essenziale. L’avviso di accertamento che nega la riduzione tariffaria riconosciuta agli stabilimenti balneari, limitandosi a evocare genericamente “controlli effettuati” senza indicarne tipologia, tempo e risultanze, non assolve l’onere motivazionale, perché resta indeterminato lo stesso oggetto della relatio. Ne deriva la nullità dell’atto per lesione del diritto di difesa, non potendo l’ente impositore integrare in sede processuale le lacune della motivazione. Le ragioni esposte nell’avviso delimitano, infatti, i confini del giudizio tributario.

Il Fatto

Una società concessionaria di uno stabilimento balneare impugnava due avvisi di accertamento notificati dal Comune, relativi alla TARES per il 2013 e alla TARI per gli anni dal 2014 al 2017. L’ente locale contestava l’infedeltà delle dichiarazioni presentate per ottenere la riduzione tariffaria prevista dai regolamenti comunali in favore dei concessionari.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi, limitandosi al computo delle sanzioni; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, su appello principale del Comune e incidentale della società, confermava la decisione, ritenendo gli atti adeguatamente motivati e correggendo il criterio sanzionatorio nel senso del cumulo giuridico. La società ricorreva allora per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte applica il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se logicamente subordinata, derogando all’ordine dei motivi e sostituendo il criterio dell’evidenza a quello dell’art. 276 cod. proc. civ.. Su questa base esamina con precedenza il motivo sulla motivazione degli atti impositivi, la cui fondatezza determina l’assorbimento dei restanti.

Il quadro normativo di riferimento è offerto dalle clausole regolamentari che subordinano la riduzione, rispettivamente del 10% e del 30%, alla dotazione di una serie di servizi per l’utenza: portale internet con traduzione in quattro lingue, wi-fi free, prenotazione online, postazione multimediale o defibrillatore. Il Comune, esaminata l’autocertificazione, aveva negato il beneficio per carenza dei requisiti.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui l’atto impositivo può essere motivato per relationem, anche con rinvio alle conclusioni di un atto endoprocedimentale, ma il giudice di merito deve valutare se dal richiamo derivi un’inadeguatezza della motivazione finale. Il contribuente che contesti tale inadeguatezza deve indicarne specificamente le cause.

Nel caso concreto, però, gli avvisi si limitano a richiamare “controlli effettuati” senza precisarne la tipologia, la collocazione temporale e le risultanze. Manca, dunque, lo stesso oggetto della relatio: la società non era stata messa in grado di conoscere l’an e il quantum della pretesa. Né il Comune poteva sanare tale lacuna in sede processuale, poiché la motivazione dell’atto delimita l’ambito delle contestazioni proponibili e il giudizio tributario resta un giudizio di impugnazione di un atto.

La Corte accoglie pertanto il motivo, cassa la sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti, decide nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., annullando gli atti impositivi e accogliendo i ricorsi originari, con compensazione delle spese di merito e condanna del controricorrente a quelle di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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