Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi tributari in assenza di giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 7711 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni tributarie, il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, quando la definitività della sanzione non derivi da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile. Analogo termine quinquennale si applica al credito per interessi per ritardo nell’esazione, che integra obbligazione autonoma rispetto al debito principale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ. Il collegamento delle sanzioni e degli interessi al tributo liquidato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 non giustifica l’estensione del termine decennale, che opera solo in presenza di giudicato ex art. 2953 cod. civ.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate impugnava in Cassazione la sentenza della C.T.R. della Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva parzialmente accolto il ricorso di una società alberghiera contro un’intimazione di pagamento per il recupero di IRPEF, addizionale regionale e comunale, per l’anno d’imposta 2006.

La commissione regionale aveva confermato l’annullamento dell’atto limitatamente a sanzioni e interessi, ritenendo prescritti i relativi crediti per decorso del termine quinquennale, in conformità all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità. La società e l’Agente della riscossione rimanevano intimate.

La Motivazione della Corte

Il ricorso dell’Agenzia si fondava su un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 24, comma 1, e 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e degli artt. 2946 e 2948 cod. civ.. Secondo la ricorrente, la prescrizione quinquennale delle sanzioni riguarderebbe solo quelle irrogate con apposito atto di contestazione, e non la liquidazione automatica operata ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972: in tali ipotesi le sanzioni sarebbero inscindibilmente correlate al tributo, con applicazione del termine decennale.

La Corte ha giudicato il motivo non fondato, ribadendo l’applicabilità dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997. Il comma 3 della norma dispone espressamente che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni». A sua volta, l’art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., prevede che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Sezione ha distinto due ipotesi. Se la definitività della sanzione deriva da sentenza passata in giudicato, opera il termine decennale per diretta applicazione dell’art. 2953 cod. civ., che disciplina l’actio iudicati. Se invece la definitività non deriva da un provvedimento giurisdizionale irrevocabile — come nel caso di specie — vale il termine quinquennale, poiché il termine entro cui deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria delle sanzioni non può che essere unitario.

Quanto agli interessi per ritardo nell’esazione, la Corte ha ribadito che il relativo credito integra obbligazione autonoma rispetto al debito principale ed è sottoposto al proprio termine quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ.. I precedenti richiamati dall’Agenzia a sostegno della tesi decennale sono stati reputati non pertinenti: l’uno riferiva il termine decennale al solo tributo (imposta di registro), senza alcun riferimento a sanzioni o interessi; l’altro, al contrario, confermava espressamente l’applicazione del termine quinquennale in tema di imposte sui redditi.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha altresì escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo l’Amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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