Nullità e non inesistenza della notifica dell’appello tributario non telematica, sanabile con la costituzione in giudizio (Cass. civ. Sez. 5 n. 9158 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello dinanzi alle commissioni tributarie eseguita con modalità diverse da quella telematica obbligatoria è nulla e non inesistente, atteso che l’inesistenza è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali della notificazione. La nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., con effetto ex tunc, qualora l’atto abbia comunque consentito la costituzione in giudizio e la difesa della controparte.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Palermo una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, relativamente a Ires e Iva dichiarate ma non versate per l’anno d’imposta 2013. Il giudice di prime cure respingeva il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Sicilia, investita dell’appello della contribuente, dichiarava il gravame inammissibile, ritenendo la notificazione dell’atto di appello – eseguita mediante consegna diretta all’impiegato dell’Ufficio e non con le modalità telematiche prescritte dall’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 – inesistente e, come tale, insuscettibile di sanatoria neppure per effetto della costituzione in giudizio della controparte. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i primi due motivi di ricorso, ha anzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento. L’art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis, imponeva la notificazione degli atti processuali esclusivamente con modalità telematiche per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2019. Nel caso di specie, la notificazione dell’appello, avvenuta nel dicembre 2019, era pacificamente invalida per essere stata eseguita con consegna diretta.
La questione decisiva riguardava la qualificazione del vizio: la CTR aveva optato per l’inesistenza, con conseguente insanabilità, mentre la ricorrente invocava la sanatoria per raggiungimento dello scopo. La Corte, richiamando il proprio precedente di Cass. n. 29208/2024, ha chiarito che la violazione dell’obbligo di notificazione telematica non produce l’inesistenza dell’atto, ma unicamente la sua nullità, essendo tale vizio sanabile in ragione dell’avvenuta costituzione in giudizio dell’Ufficio.
La Corte ha poi richiamato il principio generale espresso dalle Sezioni Unite n. 14916/2016, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza materiale dell’atto o di attività priva degli elementi costitutivi essenziali, individuati nell’attività di trasmissione svolta da soggetto qualificato e nella fase di consegna intesa come raggiungimento di uno degli esiti positivi previsti dall’ordinamento. Nel caso di specie, la consegna dell’atto all’impiegato addetto alla ricezione, tipologia di notificazione consentita dall’art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, con rilascio di ricevuta, presentava entrambi gli elementi essenziali.
Quanto al significato dell’avverbio “esclusivamente” contenuto nell’art. 16-bis, comma 3, cit., la Corte ha precisato che esso vale a escludere che altre modalità notificatorie possano considerarsi alternative e valide, ma non anche ad escludere la loro giuridica esistenza. Ha infine giudicato inconferente il richiamo alla pronuncia n. 15298/2020, relativa a una fattispecie diversa riguardante il mancato perfezionamento di una notificazione telematica. Avendo la notifica raggiunto il suo scopo, con la regolare costituzione e difesa dell’Agenzia delle entrate, trova applicazione la sanatoria di cui all’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., con effetto ex tunc, come confermato dalle Sezioni Unite n. 23620/2018. L’appello deve pertanto ritenersi ammissibile.
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Nota della Redazione
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