La tardività dell’appello tributario si valuta dalla notifica del ricorso, non dal deposito (Cass. civ. Sez. 5 n. 13561 del 10.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, il termine perentorio di sessanta giorni per la proposizione dell’appello decorre dalla notificazione della sentenza e risulta rispettato quando il ricorso in appello sia stato notificato entro tale termine, considerata anche la sospensione feriale, e la costituzione dell’appellante mediante deposito del ricorso nella segreteria sia avvenuta nei successivi trenta giorni, come prescritto dall’art. 22 d. lgs. n. 546 del 1992, a pena di inammissibilità. La mancata osservanza del termine per il deposito non determina l’inammissibilità del gravame ove la notifica sia tempestiva, dovendosi distinguere il termine per l’impugnazione da quello per la costituzione in giudizio.
Il Fatto
La controversia concerne l’impugnazione, da parte di due contribuenti, di un avviso di accertamento e degli atti di contestazione di sanzioni emessi per la ripresa a tassazione di capitali detenuti all’estero non dichiarati, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza che aveva rinvenuto i loro nomi quali beneficiari di una società con sede nel Liechtenstein, titolare di un conto corrente presso una banca svizzera.
La Commissione tributaria provinciale di Firenze aveva accolto il ricorso dei contribuenti. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello, che la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva dichiarato inammissibile per tardività, ritenendo che il deposito del ricorso in segreteria fosse avvenuto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha censurato l’errore compiuto dal giudice d’appello, che aveva confuso il termine per la proposizione dell’impugnazione con quello per la costituzione dell’appellante. L’art. 51 d. lgs. n. 546 del 1992 disciplina i termini d’impugnazione, prevedendo che il termine per proporre ricorso in appello è di sessanta giorni e decorre dalla notificazione del provvedimento. L’art. 53 d. lgs. n. 546 del 1992, invece, rinvia alle forme dell’art. 20 d. lgs. n. 546 del 1992, stabilendo che il ricorso si propone mediante notificazione.
La Corte ha precisato che il termine perentorio di sessanta giorni, la cui inosservanza è sanzionata con l’inammissibilità del gravame, intercorre tra la notificazione della sentenza e la notificazione del ricorso in appello. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado era stata notificata il 30 giugno 2014 e il ricorso in appello era stato notificato il 13 ottobre 2014, ossia prima della scadenza del termine, calcolato considerando la sospensione feriale dal 1° al 15 settembre, che sarebbe scaduto il 14 ottobre 2014.
Quanto al deposito del ricorso in segreteria, avvenuto il 10 novembre 2014, la Corte ha chiarito che esso attiene alla costituzione dell’appellante ed è soggetto al termine di trenta giorni dalla notifica, previsto dagli artt. 22 e 53 d. lgs. n. 546 del 1992 a pena di inammissibilità. Tale adempimento, tuttavia, non incide sulla tempestività dell’appello, che deve essere valutata con riferimento esclusivo al momento della notificazione del ricorso.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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