Esenzione IMU scuola paritaria, sanzioni disapplicate per incertezza normativa oggettiva (Cass. civ. Sez. V n. 7998 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992 per le attività didattiche spetta solo se queste sono svolte con modalità non commerciali, da accertare in concreto e non in base all’applicazione meccanica del rapporto tra corrispettivo medio (CM) e costo medio per studente (CMS) indicato nelle istruzioni al d.m. 26 giugno 2014. Il corrispettivo simbolico è quello irrisorio, marginale e del tutto residuale, tale da escludere il rapporto sinallagmatico; non basta che la retta sia inferiore alla media. L’onere di provare il carattere simbolico grava sul contribuente che invoca l’esenzione. Le istruzioni ministeriali, prive di natura normativa, non vincolano il giudice né fondano un legittimo affidamento idoneo a escludere il tributo. Sussiste però incertezza normativa oggettiva, con conseguente disapplicazione delle sanzioni e degli interessi.
Il Fatto
Un ente ecclesiastico gestore di una scuola paritaria impugnava l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2013, con il quale era stata negata l’esenzione per lo svolgimento di attività didattica. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale, in accoglimento dell’appello dell’ente impositore, confermava la pretesa impositiva.
L’ente proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi. Il comune resisteva con controricorso. La questione centrale investiva i requisiti dell’esenzione IMU per le scuole paritarie e gli effetti delle istruzioni ministeriali sulle modalità non commerciali dell’attività didattica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente il terzo motivo, con cui si lamentava l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53 d.lgs. n. 546/1992. La censura è infondata: la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della pretesa impositiva assolve l’onere di impugnazione specifica quando il dissenso investe la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura siano ricavabili, anche per implicito, in termini inequivoci.
I motivi primo e secondo, relativi alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia, sono rigettati. Il giudice del merito non deve dar conto di ogni argomento difensivo, essendo sufficiente, ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., l’esposizione concisa degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione; gli argomenti non esaminati si intendono disattesi per implicito.
Anche i motivi quarto e ottavo non superano il vaglio. L’obbligo motivazionale dell’atto impositivo è adempiuto quando il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali: non sussiste l’obbligo di indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, spettando al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione dell’imposta.
Il quinto motivo è accolto nei limiti delle sanzioni e degli interessi. Le istruzioni ministeriali non vincolano i giudici né costituiscono fonte di diritti, sicché il contribuente che vi si sia conformato non può invocare il legittimo affidamento per andare esente dal tributo. Tuttavia, il coordinamento tra le disposizioni e la definizione del presupposto dell’esenzione secondo il criterio CM/CMS integra una situazione di incertezza normativa oggettiva, che giustifica la disapplicazione delle sanzioni.
Quanto al sesto motivo, la Corte ribadisce che la qualificazione di scuola paritaria e la finalità sociale non rilevano: decisivo è il modo, commerciale o meno, di svolgimento dell’attività. Il parametro del rapporto tra corrispettivo medio e costo medio per studente, elaborato in via forfettaria, contrasta con la valutazione puntuale imposta dal dato normativo. Il carattere simbolico della retta non può essere presunto e deve essere dimostrato dal contribuente.
Il settimo motivo è inammissibile, in quanto sollecita una inammissibile rinnovazione del giudizio di fatto. In conclusione, accolto il quinto motivo per quanto di ragione, la sentenza è cassata in relazione alle sanzioni e agli interessi, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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