Accisa gasolio: il contratto di servizio è requisito del trasporto regolare agevolabile (Cass. civ. Sez. 5 n. 5232 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accisa sul gasolio per autotrazione, l’agevolazione prevista per le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui all’art. 5, comma 2, lett. b), d.l. n. 452/2001 (e all’art. 24-ter d.lgs. n. 504/1995) spetta solo ai soggetti che svolgono un servizio di trasporto pubblico locale rientrante nella nozione di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 422/1997. Tale nozione richiede che il servizio, oltre a operare in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato, sia affidato al gestore a seguito di procedura concorsuale e disciplinato da un contratto di servizio stipulato con l’ente territoriale. I servizi di linea c.d. atipici, gestiti in forma privatistica e autorizzati dall’ente, non essendo affidati mediante gara e regolamentati da un contratto di servizio, non rientrano nella nozione di trasporto pubblico agevolabile. L’art. 7, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2003/96/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, non osta a una normativa nazionale che limiti l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri, escludendo quello occasionale o atipico.
Il Fatto
La società, operante nel settore del trasporto passeggeri su gomma ed esercente sia servizi di trasporto pubblico sia servizi gestiti in forma privatistica (trasporto c.d. promiscuo, pubblico-privato), presentava istanza di rimborso dell’accisa sul gasolio per autotrazione consumato dai propri mezzi adibiti a tali servizi. L’Ufficio delle Dogane rigettava l’istanza e, ritenuta indebita la compensazione dei crediti d’imposta, emetteva avviso di pagamento e provvedimento di irrogazione sanzioni, sul presupposto che l’agevolazione non spettasse per i servizi gestiti in forma privatistica, esulando questi dal sistema del trasporto pubblico locale di linea. I giudici di merito, sia in primo grado sia in appello, rigettavano le impugnazioni della società, escludendo il diritto al beneficio in assenza della stipula di un contratto di servizio tra l’ente concedente l’autorizzazione e la società stessa. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione della normativa interna e il contrasto con il diritto dell’Unione per l’interpretazione restrittiva della nozione di trasporto regolare di passeggeri.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso, entrambi ritenuti manifestamente infondati. Con il primo motivo, la società deduceva la violazione degli artt. 1, comma 2, d.lgs. n. 422/1997 e della normativa regionale, sostenendo che la stipula del contratto di servizio non fosse condizione essenziale per qualificare i servizi di trasporto esercitati da terzi in regime di concorrenza come servizi pubblici di interesse regionale. La Corte ha però richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il d.lgs. n. 422/1997 definisce i servizi di trasporto pubblico locale come quelli che operano con itinerari, orari e tariffe prestabilite e, soprattutto, organizza il servizio prevedendo l’affidamento della gestione a soggetti privati scelti a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, con la successiva stipula di un contratto di servizio quale strumento di regolazione del rapporto tra ente locale e gestore. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i servizi di linea c.d. atipici, accessibili solo a determinate categorie di passeggeri e autorizzati dall’Ente territoriale, senza affidamento mediante gara e contratto di servizio, non rientrano nella nozione di trasporto pubblico locale agevolabile, in conformità al principio già espresso da Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19855 del 2023.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva che l’interpretazione restrittiva della normativa nazionale fosse incompatibile con l’art. 7, par. 3, della Direttiva 2003/96/CE, il quale conterrebbe una nozione vincolante di trasporto regolare di passeggeri, da individuarsi in quello effettuato con frequenza, itinerario e fermate prestabilite, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di servizio. La Cassazione ha però chiarito che la disposizione unionale attribuisce agli Stati membri la mera facoltà di distinguere tra uso commerciale e non commerciale del gasolio, senza imporre l’applicazione dell’aliquota ridotta a tutte le forme di trasporto. Richiamando la sentenza della Corte di Giustizia UE del 30 gennaio 2020, in causa C-513/18, Autoservizi Giordano, la Corte ha precisato che l’art. 7 della Direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, consentendo loro di limitare l’aliquota ridotta al solo trasporto regolare di passeggeri, forma di trasporto che, per la sua natura, assicura un servizio alla collettività e contribuisce agli obiettivi di politica ambientale. Tale facoltà non viola il principio di parità di trattamento, atteso che i servizi di trasporto regolare e occasionale non rispondono alle medesime esigenze.
Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto che la nozione di trasporto regolare agevolabile, come definita dalla normativa interna, non includa i servizi di trasporto di persone c.d. atipici, a carattere occasionale, gestiti in forma privatistica. La sentenza impugnata, che aveva escluso il beneficio in relazione a un servizio di trasporto di natura privatistica e commerciale, privo del requisito del contratto di servizio, si è quindi attenuta ai principi consolidati, risultando immune dai vizi denunciati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., avendo la definizione del giudizio seguito la proposta di definizione anticipata.
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Nota della Redazione
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