Omessa pronuncia in appello sull’istanza di restituzione dei compensi versati in eccesso (Cass. civ. Sez. II n. 8097 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La restituzione delle somme corrisposte dal committente al professionista in eccedenza rispetto al compenso definitivamente accertato può essere domandata per la prima volta in appello, anche con la comparsa di risposta contenente impugnazione incidentale avverso la sentenza di primo grado. Tale istanza, conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e non costituisce domanda nuova. Ne consegue che il giudice di appello, il quale confermi la riduzione del compenso riconosciuto in primo grado, è tenuto a pronunciarsi sulla connessa domanda di restituzione, a pena di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un architetto aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due committenti per compensi professionali relativi alla progettazione e direzione dei lavori di ampliamento di un immobile di loro proprietà. Le committenti proposero opposizione e il giudice di primo grado, in accoglimento della stessa, revocò il decreto, ridusse l’importo dovuto e rigettò la domanda riconvenzionale di risarcimento per colpa professionale. La sentenza di primo grado fu confermata in appello, con rigetto del gravame principale e di quello incidentale.
La questione approda in Cassazione perché la Corte d’appello, pur avendo confermato la riduzione del compenso, non si era pronunciata sulla domanda di restituzione delle somme versate in eccedenza, avanzata dalle committenti con l’appello incidentale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente principale aveva articolato nove motivi, contestando la riduzione del compenso, la rilevanza attribuita alla distanza tra studio e cantiere e il difetto di prova dell’ausilio di collaboratori. La Corte, riuniti i primi tre motivi, li ha dichiarati inammissibili, chiarendo che, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. a opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, il sindacato sulla motivazione è circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., restando esclusa la censura nella specie.
Ha poi confermato la corretta applicazione dell’art. 14 della legge n. 143 del 1949, che impone di frazionare il compenso quando il lavoro interessa più categorie, distinguendo le opere civili dagli impianti, e dell’art. 4, che riconosce i compensi integrativi per le varianti solo se caratterizzate dall’imprevedibilità, elemento costitutivo rilevabile d’ufficio dal giudice. La Corte ha inoltre escluso la violazione degli art. 4, 6, 13 e 14 della legge n. 143 del 1949 e dell’art. 116 cod. proc. civ., ribadendo che il conglobamento forfettario dei compensi accessori non comporta un automatico aumento degli onorari e richiede la prova dell’effettivo esborso.
Il profilo decisivo è però l’accoglimento del ricorso incidentale. La Corte ha rilevato che le committenti avevano chiesto, con l’appello incidentale, la condanna del professionista alla restituzione delle somme versate in eccedenza. La Corte d’appello, pur confermando la riduzione del compenso, non aveva provveduto sul punto, incorrendo così in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza può essere chiesta per la prima volta in appello anche con impugnazione incidentale, senza costituire domanda nuova.
La sentenza è stata pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, perché provveda sulla domanda di restituzione della differenza tra il compenso definitivamente accertato e quanto già corrisposto.
Nota della Redazione
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