Sconto farmacie rurali: rileva il fatturato dell’anno precedente (Cass. civ. Sez. 1 n. 19683 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della percentuale di sconto trattenuta dal Servizio sanitario nazionale sulle specialità medicinali erogate dalle farmacie rurali, il limite del fatturato complessivo annuo va quantificato includendo le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti (cc.dd. tickets). Poiché il rimborso dello sconto deve essere effettuato mese per mese e fino alla fine dell’anno non è possibile determinare l’importo del fatturato annuo, la determinazione degli importi per le frazioni di anno non ancora completato deve essere effettuata utilizzando come base di calcolo il fatturato annuo dell’annualità precedente.
Il Fatto
La titolare di una farmacia rurale conveniva in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale, chiedendo l’accertamento dell’indebita trattenuta di somme imputabili a quote di spettanza della farmacia, ex art. 1, comma 40, legge n. 662/1996, per i mesi da gennaio a settembre 2013. La domanda si basava sul calcolo del fatturato annuo al netto dei ticket riscossi, ritenendo la farmacia al di sotto della soglia prevista per beneficiare della scontistica agevolata.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello rigettavano la domanda. Il giudice di secondo grado, in particolare, riteneva che il fatturato rilevante andasse calcolato al netto dei ticket ma che la farmacia non avesse fornito prova dell’esatto ammontare del fatturato annuo e dei ticket, non dimostrando il superamento della soglia di legge. Avverso tale sentenza la farmacia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente la violazione di legge e la nullità della sentenza per mancata considerazione delle prove, ritenendoli fondati. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, citando il testo dell’art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, come modificato dall’art. 11 del d.l. n. 347/2001 (convertito con modificazioni dalla legge n. 405/2001), e dell’art. 2, comma 1, della legge n. 549/1995, nella versione ratione temporis vigente.
La Suprema Corte richiama il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il limite del fatturato complessivo annuo delle farmacie va quantificato includendo i tickets a carico degli assistiti (Cass. 9257/2020; Cass. 7037/2023). Nella specie, le parti non contestavano l’importo del fatturato da considerare come base di calcolo, concordando sull’annualità 2012, ma disputavano esclusivamente sulla natura, al netto o al lordo dei ticket, del fatturato da assumere.
La Corte evidenzia l’errore del giudice d’appello, che aveva ritenuto non provato l’importo del fatturato assumendo come riferimento l’anno 2013. Poiché il rimborso delle quote deve avvenire mese per mese, e non essendo possibile conoscere l’ammontare del fatturato annuo prima della fine dell’anno, la base di calcolo per le frazioni di anno non ancora completato non può che essere il fatturato dell’annualità precedente. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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