Compensazione dei debiti d’imposta accollati: no all’identità soggettiva mancante (Cass. civ. Sez. V n. 8129 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizioni civilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge, non potendosi derogare al principio secondo cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme. L’art. 8, comma primo, della legge n. 212/2000, nel prevedere in via generale l’estinzione dell’obbligazione tributaria per compensazione, ha lasciato ferme in via transitoria le disposizioni vigenti, demandando ad appositi regolamenti l’estensione dell’istituto. Ne consegue che, nel caso di accollo negoziale per l’assolvimento del debito d’imposta, l’utilizzo in compensazione di un maggior credito dell’accollante era precluso all’accollato anche prima dell’introduzione dell’espressa previsione di cui all’art. 1, comma 2, del d.l. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 157/2019, difettando i presupposti della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, per non afferire debiti e crediti al medesimo soggetto. La risoluzione amministrativa non può derogare a tale principio di diritto.
Il Fatto
La controversia origina da un atto di recupero emesso dall’Agenzia delle entrate nei confronti di una società in concordato preventivo, relativamente all’anno 2019, per un importo di euro 139.943,26 oltre interessi e sanzioni. L’Ufficio aveva ritenuto non valide le compensazioni effettuate dalla società nella qualità di accollato: il debito tributario era stato estinto da società terze accollanti mediante compensazione con propri crediti, con deleghe F24 presentate nel periodo dal 06.06.2019 al 09.09.2019.
La società impugnava l’atto, eccependo l’illegittimità per violazione dell’art. 8 della legge n. 212/2000 e sostenendo che solo con il d.l. n. 124/2019 era stato introdotto il divieto di utilizzare un credito tributario in compensazione di un debito accollato. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo la risoluzione ministeriale priva di valore legislativo e inapplicabile la normativa del 2019 ai fatti anteriori. L’Agenzia delle entrate proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della compensazione nell’accollo del debito d’imposta altrui, quando manchi l’identità soggettiva tra il titolare del debito e il titolare del contrapposto credito che si intende utilizzare per estinguerlo. Il motivo di ricorso, scrutinato ammissibile perché enuclea con precisione la denunciata violazione di legge, è ritenuto fondato.
Il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui, in materia tributaria, la compensazione è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsi al principio per cui ogni operazione di versamento, riscossione e rimborso è regolata da specifiche e inderogabili norme di legge (Cass. n. 10207 del 2016; Cass. n. 17001 del 2013; Cass. n. 12262 del 2007). Tale principio non è superato dall’art. 8, comma primo, della legge n. 212/2000, che ha lasciato ferme in via transitoria le disposizioni vigenti.
Su queste premesse la Corte richiama il principio già enunciato secondo cui, in caso di accollo negoziale, l’utilizzo in compensazione di un maggior credito dell’accollante era precluso all’accollato anche prima dell’introduzione dell’espressa previsione dell’art. 1, comma 2, del d.l. n. 124/2019, perché tale possibilità, di carattere eccezionale, non era prevista da alcuna disposizione e difettavano i presupposti della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 (Cass. n. 23934 del 2024).
Il Collegio supera così le difese della contribuente sulla pretesa assenza di valore normativo delle circolari e risoluzioni dell’Amministrazione: la risoluzione n. 140/2017 non costituisce il fondamento della pretesa erariale, poiché il principio applicato discende direttamente dalla legge. La sentenza impugnata è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con rigetto del ricorso introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la contribuente è condannata a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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