Il riporto dell’eccedenza ROL nel consolidato si desume da comportamenti concludenti (Cass. civ. Sez. 5 n. 23825 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di consolidato fiscale nazionale, il trasferimento alla consolidante dell’eccedenza di interessi passivi indeducibili, generatasi in capo alla consolidata, non è subordinato a particolari adempimenti formali né alla compilazione di specifici righi dichiarativi. Tale trasferimento può essere desunto da comportamenti concludenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997, purché dagli atti emerga la volontà di avvalersi dell’agevolazione in sede di consolidato. La valutazione in tal senso compiuta dal giudice di merito, se sorretta da motivazione adeguata, è insindacabile in sede di legittimità. L’omessa pronuncia su una specifica questione, come la legittimità della sanzione per indebita compensazione, determina la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
Il Fatto
Il concessionario per la riscossione notificava alla società una cartella di pagamento per IRES relativa all’anno 2008, interessi e sanzioni, per complessivi € 34.718,14. La pretesa erariale originava dal controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, che aveva disconosciuto la variazione in diminuzione degli interessi passivi dichiarata, relativa alle eccedenze di ROL trasferite al gruppo dalla partecipata. La cartella conteneva anche la sanzione del 30% per il versamento effettuato in data 16 luglio 2009, ritenuto dall’Ufficio una indebita compensazione di un credito inesistente.
La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Parma, che rigettava il ricorso. In sede di appello, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva il gravame, annullando integralmente la cartella di pagamento. Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte esamina il primo motivo, con cui l’Amministrazione finanziaria lamenta la violazione dell’art. 96, comma 7, d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la C.T.R. avrebbe erroneamente ritenuto legittimo il trasferimento delle eccedenze ROL in mancanza di un’esplicita volontà della consolidata, non avendo questa compilato i righi RF120 e GN36.
La Corte ritiene il motivo infondato. La norma, nel testo vigente ratione temporis, consente di portare l’eccedenza di interessi passivi indeducibili in abbattimento del reddito complessivo di gruppo nei limiti della capienza del ROL di altri soggetti partecipanti. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti. Il successivo comma 8 della disposizione non richiede adempimenti particolari in caso di errore nella dichiarazione e non determina la perdita della detrazione, se dagli atti si rileva comunque la volontà di avvalersi dell’agevolazione in sede di consolidato nazionale.
La Corte precisa che il trasferimento diretto alla consolidante dell’eccedenza ROL della consolidata deve essere valutato come comportamento concludente, idoneo a supplire alla mancata dichiarazione nel modello della consolidata, valorizzando il disposto dell’art. 1, comma 1, d.P.R. n. 442/1997. In tal senso, richiama il precedente Cass. 17 ottobre 2019, n. 26832, che ha affermato la possibilità per il giudice di procedere a una valutazione “non parcellizzata” della dichiarazione, ossia complessiva delle dichiarazioni della consolidante e della consolidata.
Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. L’Agenzia deduce l’omessa pronuncia sulla questione relativa all’iscrizione a ruolo della sanzione del 30% dell’importo di € 19.960,00, relativa al versamento effettuato in data 16 luglio 2009, che doveva ritenersi legittima in quanto ipotesi di versamento di indebite compensazioni e non di versamento rateale ex art. 17 d.P.R. n. 435/2001. La C.T.R., annullando integralmente la cartella, ha motivato esclusivamente sulla questione del riporto dell’eccedenza ROL, omettendo ogni valutazione su questa distinta e autonoma contestazione.
In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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