Massimale pensionabile della quota B dei lavoratori dello spettacolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8404 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della «quota B», relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del D.P.R. n. 1420 del 1971, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del D.Lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto legislativo, dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile sia coessenziale alla disciplina, collocandosi in un sistema ampiamente favorevole per gli iscritti rispetto a quello della generalità dei lavoratori assicurati presso l’INPS.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla domanda proposta dalla dante causa dell’odierna controricorrente, volta alla riliquidazione dei supplementi di pensione maturati a carico della gestione ex ENPALS, senza l’applicazione del massimale pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, D.P.R. n. 1420 del 1971, ai fini della determinazione della cd. «quota B», in relazione al periodo successivo al 12 maggio 2013.
Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3834 del 2021, aveva confermato la pronuncia. Avverso tale decisione l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura; ha resistito la controricorrente, in qualità di erede.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Corte disattende l’eccezione di giudicato interno sollevata dalla difesa della controricorrente, volta alla declaratoria del passaggio in giudicato del capo di sentenza con cui il Tribunale aveva accertato che l’Ente aveva errato nel conteggiare un numero di contributi giornalieri inferiore a quello effettivo. Il motivo di ricorso contesta in radice le argomentazioni della Corte d’Appello in ordine all’abrogazione del massimale pensionabile per la «quota B»; il computo di tale quota rappresenta dunque un tema ancora controverso.
Sul punto la Corte richiama i precedenti resi in cause sovrapponibili (Cass. n. 35136 del 2024; Cass. n. 23988 del 2024) e afferma che il giudicato non si forma sulle singole affermazioni della pronuncia gravata, ma sull’unità minima di decisione, quella che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato effetto: la cd. «unità minima suscettibile di passaggio in giudicato». Ove l’impugnazione investa anche uno solo degli elementi della sequenza minima fatto/norma/effetto, nessun giudicato interno può dirsi formato (Cass. n. 28565 del 2022).
Nel merito, il motivo è fondato. La Corte ribadisce il principio già affermato in numerose pronunce (Cass. n. 36056 del 2022; Cass. n. 15651 del 2023; Cass. n. 31952 del 2024): il tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile, contribuendo a comporre i diversi interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina e non risulta abrogato dai successivi interventi legislativi.
A tali conclusioni la Corte è giunta sulla scorta dell’interpretazione letterale e sistematica della normativa e dell’analisi della sua evoluzione diacronica, verificando la compatibilità con la Costituzione e vagliando gli argomenti di segno contrario (Cass. n. 24245 del 2023). Alle argomentazioni delle pronunce richiamate si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Segue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma.
Nota della Redazione
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