Inammissibile l’istanza di correzione d’ufficio di errore materiale non qualificabile (Cass. civ. Sez. II n. 8440 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza con cui si sollecita la Corte di cassazione a correggere d’ufficio un asserito errore materiale, in mancanza della proposizione di un ricorso per correzione, è ammissibile solo se il vizio investe l’esteriorizzazione del comando giudiziale e non l’individuazione o la valutazione degli elementi rilevanti della causa. La correzione presuppone l’instaurazione del contraddittorio e un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza tra quanto il giudice ha inteso dichiarare e quanto ha formalmente dichiarato. La condanna del rinunciante alle spese, disposta in favore dei «controricorrenti» anziché del solo controricorrente, non integra errore emendabile quando non produce alcun effetto pregiudizievole per la parte soccombente.
Il Fatto
Il difensore di un ricorrente, con e-mail del 17/07/2024, ha sollecitato la Corte di cassazione a procedere d’ufficio alla correzione di errori contenuti in alcune ordinanze e, in particolare, nell’ordinanza n. 8363/2024. Quest’ultima aveva dichiarato estinto, per rinuncia del ricorrente, il procedimento per regolamento di competenza proposto contro un decreto del Presidente del Tribunale, condannando il rinunciante al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nell’istanza si assume che la Corte, indotta in errore, abbia liquidato i compensi anche a un soggetto che, non avendo ricevuto la notifica del ricorso, non sarebbe stato controricorrente e non avrebbe avuto titolo per opporsi alla rinuncia. Disposta la trattazione in camera di consiglio con decreto presidenziale del 18/07/2024, il Pubblico ministero ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che non è stato presentato un ricorso per correzione di errore materiale, ma è stata avanzata un’istanza che sollecita la Corte a emendare d’ufficio un asserito errore. In tale ipotesi la Corte ha il potere di correggere la propria statuizione, purché sia stato instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l’intervento emendativo.
Il principio applicato è che prevale l’esigenza di rimediare all’incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale e il reale contenuto della statuizione. Si tratta di riconoscere rilievo all’interesse generale a rimuovere un errore che incide sulla sola esteriorizzazione del comando giudiziale. L’errore emendabile non riguarda l’individuazione e la valutazione degli elementi rilevanti della causa, ma solo l’espressione esteriore del giudizio, così da poter essere corretto con un intervento di tipo amministrativo che ripristini la corrispondenza tra inteso e dichiarato (Cass. Sez. U. n. 4353 del 13/02/2023, in connessione con Cass. Sez. U. n. 1104/1983).
Nel merito, la Corte esclude che sussistano i presupposti della correzione. Da un lato, una delle resistenti, nella memoria ex art. 47 c.p.c., aveva chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’istanza di regolamento, con condanna alle spese e al risarcimento del danno; non risulta che abbia accettato la rinuncia. È dunque corretta la condanna del rinunciante alle spese. La sostituzione del singolare «controricorrente» con il plurale «controricorrenti» non ha prodotto alcun effetto pregiudizievole, perché il compenso è stato liquidato con unica determinazione per una sola opera difensiva a vantaggio di entrambi i resistenti.
Sotto altro profilo, la Corte respinge l’argomento secondo cui il difensore, non avendo ricevuto la notifica dell’istanza di regolamento, non era legittimato a partecipare al procedimento. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, cod. proc. civ., il ricorso deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito nel termine perentorio di trenta giorni. Il regolamento di competenza soggiacE al principio generale che attribuisce alle parti la possibilità di partecipare alle fasi dell’impugnazione, come si evince dagli artt. 331 e 332 c.p.c. Ne deriva che la parte non notificata, che non abbia aderito, ha comunque facoltà di depositare memoria e di non aderire alla rinuncia, con le conseguenze in punto di spese ex art. 391, comma 2, c.p.c.
L’istanza è pertanto inammissibile. La Corte esclude la liquidazione delle spese, richiamando il principio per cui nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., di natura sostanzialmente amministrativa, non è configurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 29432/2024).
Nota della Redazione
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