Doppia ratio decidendi e inammissibilità dei motivi che investono la prima (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8646 del 01.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una doppia ratio decidendi, ciascuna astrattamente idonea a sostenere il decisum, il passaggio in giudicato della motivazione non investita da censura rende inammissibili i motivi che attaccano l’altra ragione di decisione. Il Giudice può, dopo aver aderito a una prima ragione, esaminare e accogliere anche una seconda, al fine di sostenere la decisione ove la prima risulti erronea. Le critiche all’interpretazione di documenti esigono la deduzione dei criteri di ermeneutica asseritamente violati e delle modalità del loro scostamento: non basta prospettare un risultato interpretativo diverso, che non deve essere l’unico astrattamente possibile ma solo una delle plausibili letture.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto la reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2011 e 2012, con accertamento dell’indebito comunicato nel gennaio 2017. La Corte d’Appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda, circoscrivendo la lite all’anno 2011 e ravvisando la decadenza sostanziale del diritto ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970.

Secondo i giudici territoriali, il termine decorreva dalla pubblicazione telematica del provvedimento di cancellazione e, «in ogni caso», dalla comunicazione della nota INPS che aveva rappresentato l’indebito. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui l’Istituto ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che la sentenza impugnata si fonda su una doppia ratio decidendi: il termine di decadenza è stato fatto decorrere sia dalla pubblicazione telematica della cancellazione, sia, in ogni caso, dalla comunicazione della nota dell’Ente. Ciascuna argomentazione è astrattamente idonea a sostenere il decisum.

Sul piano processuale, il Giudice può aderire a una prima ragione di decisione e accogliere anche una seconda, per sostenere la pronuncia ove la prima risulti erronea, secondo l’insegnamento di Cass. n. 17182 del 2020 e Cass. n. 10815 del 2019.

I motivi che investono la seconda ragione non sono riconducibili allo schema dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: la nota del gennaio 2017 è stata esaminata dai giudici di merito, sicché le censure restano estranee al paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. I rilievi, in realtà, riguardano l’interpretazione del documento e non considerano l’orientamento per cui, quando si contesti l’interpretazione di documenti, occorre dedurre i criteri di ermeneutica violati e le modalità dello scostamento, non potendo la censura ridursi alla prospettazione di un risultato diverso.

Ne deriva il passaggio in giudicato della motivazione che ha fissato al gennaio 2017 il momento di conoscenza del provvedimento lesivo e, quindi, il dies a quo dei termini decadenziali. Diviene perciò inammissibile anche il motivo che investe l’altra ratio, poiché le censure sulla pubblicazione telematica, in nessun caso, potrebbero produrre l’annullamento della sentenza.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla dispone sulle spese, sussistendo le condizioni di esonero ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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