Imputazione del rapporto alla P.A. e risarcimento del danno c.d. eurounitario in caso di somministrazione irregolare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 203 del 04.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego privatizzato, la reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all’art. 36, secondo comma, d.lgs. n. 165/2001 determina la nullità dei contratti ai sensi del comma 5-quater della medesima disposizione. Tale nullità comporta l’imputazione del rapporto alla P.A. utilizzatrice, quale effetto dell’invalidità negoziale, pur senza conversione a tempo indeterminato. Ne deriva il diritto del lavoratore al risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidarsi in via presuntiva secondo i parametri di cui all’art. 28, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015 o, ove applicabile, dell’art. 36, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 165/2001 come novellato dal d.l. n. 131/2024, a prescindere dal superamento del termine di trentasei mesi.

Il Fatto

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio un’azienda ospedaliera, chiedendo l’accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno per l’abusivo ricorso alla somministrazione a termine, deducendo di aver prestato attività senza soluzione di continuità in virtù di plurimi contratti prorogati per numerose volte.

Il Tribunale aveva accolto la sola domanda risarcitoria, liquidando il danno in misura pari a dodici mensilità. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione dell’amministrazione, aveva riformato la sentenza, rigettando integralmente le domande sul presupposto che, non essendo stato superato il limite dei trentasei mesi, non potesse presumersi l’esistenza del danno c.d. eurounitario, né risultasse provato un diverso pregiudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il motivo di ricorso con cui il lavoratore censurava la sentenza per non aver riconosciuto l’illecito eurounitario, pur avendo accertato la violazione dei requisiti di temporaneità ed eccezionalità che condizionano la legittimità del ricorso alla somministrazione nel pubblico impiego.

Gli Ermellini hanno richiamato l’art. 36, comma 5-quater, d.lgs. n. 165/2001, che sancisce la nullità dei contratti di lavoro posti in essere in violazione dell’articolo medesimo, norma che non distingue tra assunzione diretta e somministrazione. Da tale nullità, conformemente ai precedenti formatisi in relazione al previgente regime, consegue l’imputazione del rapporto in capo al datore di lavoro che ha concretamente usufruito della prestazione, con esclusione della conversione a tempo indeterminato in ragione del noto divieto.

La Corte ha quindi ribadito l’applicabilità al lavoro somministrato dei principi enunciati dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 in materia di lavoro a termine, in forza dell’unicità di disciplina fissata dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 sul piano della causalità delle esigenze e degli effetti di nullità. Rilevante è, di conseguenza, il diritto al risarcimento del danno in via presuntiva, la cui quantificazione va operata secondo i parametri dell’art. 28, secondo comma, d.lgs. n. 81/2015, ovvero, quando applicabile, dell’art. 36, comma 5, seconda parte, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 12 d.l. n. 131/2024.

La Corte ha precisato che, una volta accertata la violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova di ulteriori illegittimità, come il superamento del limite di durata di trentasei mesi: è la stessa violazione, accompagnata da una qualunque reiterazione dei rapporti a termine, a integrare l’illecito c.d. eurounitario. L’errore della Corte territoriale è stato pertanto qualificato come errore di diritto, non vertendosi in materia di apprezzamento riservato al merito.

In accoglimento del secondo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla base dei principi delineati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *