Inerenza dei costi di sponsorizzazione e prova delle operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 8704 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi e di IVA, l’inerenza dei costi di sponsorizzazione costituisce un giudizio qualitativo, non quantitativo: l’antieconomicità o la non evidente utilità della spesa sono indici rivelatori, ma non si identificano con il difetto di inerenza. La presunzione legale di deducibilità delle spese di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, sancita dall’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002, opera in presenza dei presupposti di legge, ma richiede a monte la certezza probatoria che il beneficiario abbia concretamente erogato la prestazione pubblicitaria a favore dello sponsor. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provarne l’inesistenza anche mediante presunzioni semplici; una volta assolto, spetta al contribuente la controprova dell’effettiva esistenza dell’operazione, non bastando l’esibizione della fattura né la regolarità formale delle scritture contabili.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società un avviso di accertamento, relativo all’anno d’imposta 2011, per il recupero di IVA su una fattura emessa da un’associazione sportiva dilettantistica per spese di pubblicità. L’Ufficio contestava il difetto di inerenza del costo e l’inesistenza dell’operazione.

La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che respingeva il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di II grado accoglieva invece l’appello, escludendo il difetto di inerenza e ritenendo reali i costi, in applicazione della presunzione legale dell’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, trattati congiuntamente perché connessi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il concetto di inerenza, chiarendo che essa esprime una relazione qualitativa tra costo e attività d’impresa, non un rapporto di congruità o vantaggiosità. Il criterio del mero confronto quantitativo tra spesa e ricavi è superato: l’antieconomicità e l’incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, ma non si identificano con essa.

Su questo punto le censure dell’Ufficio non colgono nel segno. La difesa erariale, però, non si limita a contestare l’inerenza: pone in discussione il reale sostentamento dei costi sotto il profilo della sovrafatturazione, adducendo elementi indiziari quali la mancata partecipazione dell’associazione a campionati di eccellenza, l’assenza di riscontri sulle modalità della pubblicità e il mancato versamento dell’IVA.

La Corte richiama i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: l’Amministrazione ha l’onere di provarne l’inesistenza anche in forma presuntiva, ma non quello di dimostrare la mala fede del contribuente. Accertata l’assenza dell’operazione, spetta al contribuente la controprova dell’effettiva esistenza, non potendosi ritenere assolto l’onere con la sola esibizione della fattura o la regolarità formale delle scritture contabili. Ciò vale anche per le ipotesi di inesistenza parziale.

Quanto alle prove indiziarie, la gravità, precisione e concordanza vanno valutate in un giudizio globale e non atomistico, nel quale ogni indizio rafforza e trae vigore dall’altro. Il controllo di legittimità sulla loro corretta applicazione spetta alla Corte nell’esercizio della funzione nomofilattica.

Sull’art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002, la Corte conferma che la norma sancisce un riconoscimento implicito di inerenza, operante in virtù dei soli presupposti previsti. Tuttavia la presunzione richiede a monte la certezza probatoria che il beneficiario abbia erogato la prestazione pubblicitaria. La sentenza d’appello si è limitata a richiamare il contratto e le foto dello striscione, senza provarne la contestualizzazione in eventi agonistici, confondendo le operazioni oggettivamente inesistenti con quelle soggettivamente inesistenti e svuotando la valutazione indiziaria. I motivi sono pertanto accolti, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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