Omesso versamento ritenute previdenziali: termine di novanta giorni a pena di decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9023 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall’autorità giudiziaria, entro il quale l’INPS deve notificare al responsabile la violazione amministrativa del mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016, è fissato a pena di decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria. In caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell’autorità giudiziaria, il termine decorre dal momento di entrata in vigore del medesimo decreto, ove dal vaglio di merito risulti che l’accertamento delle violazioni non ha richiesto all’INPS alcuna attività istruttoria. La soluzione è imposta dal principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. e con il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.: è escluso che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa ridondare a danno dell’incolpato.

Il Fatto

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 10.11.2023, ha dichiarato estinta l’obbligazione di pagamento delle somme indicate nelle ordinanze ingiunzione opposte da un datore di lavoro, irrogate per omesso versamento di ritenute previdenziali. Il giudice del merito, richiamando propri precedenti in fattispecie analoghe, ha ritenuto maturata la decadenza dalla potestà sanzionatoria per decorso del termine di cui all’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, assumendo come dies a quo la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016. Ha inoltre reputato irrilevante la mancanza di alcun provvedimento di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’ente previdenziale, escludendo così il diverso dies a quo dell’art. 9 del medesimo decreto.

Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo, resistito dal datore di lavoro con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, degli artt. 8, comma 1, e 9 del d.lgs. n. 8/2016 e dell’art. 2, comma 1-bis, d.l. n. 463/1983. Secondo l’Istituto, la vicenda andrebbe disciplinata esclusivamente sulla scorta degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016, che, nel prevedere la depenalizzazione dell’omesso versamento delle ritenute previdenziali per le fattispecie anteriori, avrebbero imposto la restituzione degli atti all’autorità amministrativa senza però comminare alcuna decadenza in caso di notificazione tardiva.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. L’art. 6 del d.lgs. n. 8/2016 richiama, per il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/1981. Il richiamo opera anche per le sanzioni che, a norma dell’art. 8, si applicano alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del decreto, come conferma l’art. 9, comma 4, che impone all’autorità amministrativa di notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, vale a dire entro il medesimo termine dell’art. 14, comma 2, legge n. 689/1981, costantemente interpretato dalla giurisprudenza di legittimità come termine di decadenza.

Il Collegio ha fondato la lettura costituzionalmente orientata su Corte cost. n. 151 del 2021, che, in materia di sanzioni amministrative, ha precisato come il principio di legalità debba modellare anche la scansione cronologica dell’esercizio del potere afflittivo. La previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione costituisce presupposto essenziale di certezza giuridica, a tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica, nonché di prevenzione generale e speciale, e garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa.

Nel caso concreto nessuna trasmissione degli atti era stata effettuata dall’autorità giudiziaria all’INPS: non era quindi possibile riferirsi al dies a quo dell’art. 9, comma 4, né a quello dell’art. 14, comma 2, poiché all’epoca dell’accertamento il fatto era previsto dalla legge come reato. La Corte ha escluso che l’inerzia dell’autorità giudiziaria possa ridondare a danno dell’incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria posizione di fronte alla potestà sanzionatoria.

Il Collegio ha richiamato Cass. Sez. Un. n. 15352 del 2015 in tema di legge sopravvenuta che introduca un termine di decadenza riferibile a una situazione giuridica pendente: il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Correttamente, dunque, i giudici territoriali hanno collocato la decorrenza del termine al momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, allorché l’INPS avrebbe potuto motu proprio dare corso al procedimento sanzionatorio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese e dichiarazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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