La ripartizione interna tra sezione lavoro e sezione ordinaria non è questione di competenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5699 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio. È pertanto errato il provvedimento con cui la sezione ordinaria declini formalmente la propria competenza per materia, ritenendo competente la sezione lavoro del medesimo Tribunale, fissando il termine per la riassunzione e disponendo la condanna alle spese. In tali ipotesi, il regolamento di competenza è formalmente ammissibile secondo il criterio dell’apparenza, desumibile dalla volontà del giudicante trasfusa nel provvedimento impugnato.
Il Fatto
La società proponeva opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, unitamente al coobbligato in solido, dinanzi al Tribunale di Avezzano. Il Tribunale, riuniti i giudizi, dichiarava la propria incompetenza per materia, ritenendo competente il Tribunale di Avezzano in funzione di giudice del lavoro, e fissava il termine di tre mesi per la riassunzione della causa.
La società proponeva ricorso per regolamento di competenza, deducendo la violazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 409, 413 e 426 cpc, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto procedere secondo il rito del lavoro senza declinare la propria competenza a decidere.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del regolamento di competenza, rilevando il contrasto giurisprudenziale in materia. Ha richiamato il principio affermato da Cass. Collegio riunito della Sesta Sezione civile n. 18182/2021, secondo cui occorre avere riguardo al criterio dell’apparenza, desumibile dalla volontà del giudicante trasfusa nel provvedimento impugnato.
Nel caso di specie, il giudice a quo aveva espresso una declaratoria di incompetenza a decidere, fissando un termine per la riassunzione e disponendo la condanna alle spese; pertanto il regolamento è stato ritenuto formalmente ammissibile.
Nel merito, la Corte ha evidenziato che la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e la sezione ordinaria del medesimo Tribunale non integra una questione di competenza, ma attiene alla distribuzione interna degli affari giurisdizionali, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. n. 14790/2016).
Ne consegue che il provvedimento impugnato è errato, non vertendosi in ipotesi di competenza per materia tra giudice civile e giudice del lavoro, ma in una fattispecie di ripartizione della trattazione degli affari civili nell’ambito dello stesso ufficio. Il ricorso è stato accolto e la causa rimessa al giudice del Tribunale di Avezzano che aveva erroneamente dichiarato la propria incompetenza.
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Nota della Redazione
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