Ricorso cumulativo in cassazione ammissibile solo con identiche questioni di diritto (Cass. civ. Sez. V n. 9508 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, il ricorso per cassazione cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti in procedimenti formalmente distinti, seppur attinenti al medesimo rapporto giuridico, è ammissibile quando la soluzione dipenda da identiche questioni di diritto comuni a tutte le cause, in modo da poter costituire un giudicato rilevabile d’ufficio in tutte le controversie legate dal medesimo rapporto d’imposta. Il ricorso cumulativo è invece inammissibile quando abbia riguardo a periodi d’imposta diversi, a tributi in tutto o in parte differenti, a sentenze rese da collegi giudicanti distinti o rette da argomentazioni differenti. Presupposti dell’ammissibilità sono l’omogeneità soggettiva, cioè l’identità delle parti, e l’omogeneità oggettiva, cioè l’analogia delle questioni, che fonda l’unicità del giudicato.
Il Fatto
Una ditta individuale era destinataria di diversi avvisi di accertamento ai fini Irpef e Irap per gli anni dal 2005 al 2010. La ripresa a tassazione conseguiva a indagini di polizia finanziaria su società che avevano emesso fatture oggettivamente inesistenti anche nei confronti della ditta.
La contribuente impugnava gli atti, eccependo per il 2005 la decadenza dal potere impositivo e contestando l’esistenza e la legittimità delle operazioni. I ricorsi di primo grado erano accolti, ma l’appello li riformava. La CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con due distinte sentenze confermava la ripresa a tassazione per annualità diverse. Contro entrambe la parte contribuente proponeva un unico ricorso cumulativo in cassazione, articolato in quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo sollevata dal patrocinio erariale. Richiama anzitutto l’arresto delle Sezioni Unite n. 3692/2009, secondo cui, in materia tributaria, è ammissibile il ricorso cumulativo avverso più sentenze emesse tra le stesse parti, sulla base della medesima ratio, in procedimenti formalmente distinti ma attinenti al medesimo rapporto giuridico d’imposta, purché riferiti a diverse annualità, quando le cause dipendano per intero da una identica questione di diritto.
Il principio viene poi precisato: rileva l’omogeneità dei tributi, quale spettro per individuare l’unità del rapporto tributario, condizione per la formazione di un unico giudicato formale e sostanziale. In questa prospettiva la Corte ricorda Cass. V n. 15582/2010, che ha giudicato inammissibile il ricorso cumulativo avverso sentenze con diversa struttura argomentativa, decise da collegi diversi e relative ad anni d’imposta e tributi in parte differenti.
Viene richiamato anche il requisito della specificità dei motivi rispetto a ciascuna decisione impugnata e la necessità della coincidenza esatta delle parti: con Cass. n. 4595/2017 il ricorso cumulativo fu ritenuto inammissibile per coincidenza solo parziale delle parti e delle questioni, e con Cass. Sez. II n. 21005/2019 si è confermato che l’impugnazione cumulativa è inammissibile quando manchi l’identità delle parti e delle questioni. All’omogeneità soggettiva deve seguire quella oggettiva. In senso conforme, per l’ammissibilità, la Corte richiama Cass. V n. 8075/2013 e, da ultimo, Cass. V n. 32060/2022.
Applicando tali criteri al caso, la Corte rileva che l’unitarietà è irrimediabilmente frazionata: le due sentenze riguardano anni d’imposta diversi e fattispecie concrete, operazioni oggettivamente e soggettivamente diverse; dipendono da accertamenti di fatto differenti e non dalla soluzione di una mera questione giuridica unitaria, essendo dedotto anche il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; non presentano struttura argomentativa totalmente sovrapponibile; l’individuazione di quale sentenza sia attinta da ciascun motivo non può essere rimessa alla scelta della Corte. Il giudice può qualificare giuridicamente la domanda, ma non supplire alle lacune di essa, invadendo il principio dispositivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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