Classamento catastale centrale idroelettrica di un consorzio di bonifica: non basta la natura pubblicistica per la categoria E (Cass. civ. Sez. 5 n. 2535 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del classamento catastale, la natura pubblicistica del soggetto proprietario o l’assenza di scopo di lucro non sono elementi dirimenti, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche oggettive e intrinseche dell’immobile. Nell’ambito delle attività dei consorzi di bonifica occorre distinguere tra gli impianti strettamente funzionali alla finalità pubblicistica di bonifica e quelli che ineriscono ad attività economiche o produttive, come la generazione di energia elettrica per il proprio fabbisogno; solo i primi possono essere ascritti alla categoria E. Una centrale idroelettrica, anche se adibita ad alimentare gli impianti consortili, costituisce un insediamento produttivo autonomo e va classificata in categoria D/1.
Il Fatto
In seguito a un procedimento di riclassificazione catastale, l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato le dichiarazioni DOCFA presentate da un consorzio di bonifica, accatastando separatamente le opere idrauliche in categoria E/9 e la centrale idroelettrica di proprietà del consorzio in categoria D/1. Il consorzio, ente pubblico che produce energia elettrica esclusivamente per alimentare i propri impianti di bonifica e irrigazione, impugnò l’avviso di accertamento, sostenendo che l’immobile, per la sua destinazione a servizio pubblico, dovesse essere classificato in categoria E. La Commissione Tributaria Provinciale respinse il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo confermò la decisione, ritenendo la centrale parte di un unico bene complesso costituente impianto produttivo su scala industriale. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affrontato la questione centrale, rigettando la tesi del consorzio ricorrente. Ha affermato che non è corretto ritenere che ogni immobile produttivo di proprietà di un ente pubblico possa essere escluso dal classamento nel gruppo D per il solo fatto della natura del proprietario. Se è vero che la spesa per l’energia è ordinariamente sostenuta dai consorzi e ripartita tra i consorziati, la decisione di autoprodurre energia per conseguire un risparmio costituisce comunque la scelta di avvalersi di un insediamento produttivo che, pur non essendo finalizzato al lucro, produce evidenti vantaggi economici per l’ente e per i suoi membri.
Il Collegio ha richiamato il proprio costante orientamento, secondo cui la classificazione catastale di una centrale idroelettrica deve includere tutti gli elementi costitutivi, come le turbine, che sono parti essenziali di un unico bene complesso. Ha inoltre ribadito il principio, già affermato in precedenti pronunce, per cui nelle attività dei consorzi di bonifica si deve distinguere tra impianti funzionali alla finalità pubblicistica di bonifica e quelli che ineriscono ad attività economiche. La generazione di energia elettrica ha natura economica e i relativi impianti non rientrano nella categoria E, che è riservata ai fabbricati con caratteristiche tali da renderli incommerciabili ed estranei ad ogni logica produttiva.
La Corte ha quindi precisato che la destinazione dell’impianto a soddisfare il fabbisogno interno del consorzio è una scelta della proprietà, riconducibile alla sua volontà e non alle caratteristiche intrinseche del manufatto, che per sua natura potrebbe essere adibito alla produzione anche per altre finalità. Ha così escluso che l’assenza di scopo di lucro o la natura giuridica del proprietario possano avere rilevanza dirimente, dovendosi aver riguardo alle caratteristiche specifiche dell’impianto. Il secondo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile, poiché le corti di merito avevano deciso conformemente, e, comunque, infondato.
La Corte ha infine richiamato il principio per cui l’attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene secondo una prospettiva “reale”, basata sulle caratteristiche oggettive dell’immobile. Il fine di lucro, pur essendo un criterio di classificazione, deve essere ricercato in termini oggettivati, desumendolo dalle caratteristiche strutturali del bene e non dall’attività svolta in un determinato momento. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del consorzio alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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