Indagini bancarie e onere probatorio analitico del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 11874 del 02.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su indagini bancarie, le presunzioni di cui agli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972 non richiedono i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi può vincere la presunzione solo con prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni operazione bancaria e dimostrazione che gli elementi desumibili dalle movimentazioni non attengono a operazioni imponibili. In sede di legittimità, il ricorso che censuri la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è inammissibile per difetto di autosufficienza se non riporta testualmente i passi dell’atto ritenuti mal interpretati o pretermessi. Parimenti inammissibile è il motivo che deduca l’omesso esame di un fatto decisivo senza specificare il fatto storico, il dato da cui risulta, il come, il quando e la sua decisività, o che proponga una questione non sollevata nei gradi di merito.

Il Fatto

Il contribuente, ragioniere commercialista, era sottoposto a indagini finanziarie su conti correnti intestati a sé, a un’associazione sportiva e ad alcune società da lui amministrate. L’Ufficio, ritenute insufficienti le giustificazioni, emetteva avviso di accertamento ai fini Irpef, IVA e Irap per il 2007, considerando imponibili tutte le operazioni di prelievo e versamento.

La C.T.P. accoglieva in parte il ricorso; la C.T.R., in parziale riforma, rideterminava l’imponibile alle sole operazioni di accreditamento, escludendo i prelevamenti e i conti di terzi. Dopo un primo annullamento con rinvio, la C.T.R. rideterminava il reddito in euro 470.812,00. Il contribuente ricorre per cassazione con due motivi; replica l’Avvocatura generale dello Stato.

La Motivazione della Corte

La Corte disattende l’eccezione di inammissibilità del controricorrente sulla notifica del ricorso presso l’Agenzia anziché presso l’Avvocatura dello Stato: la notifica è regolare, non risultando che l’Avvocatura erariale abbia difeso l’Ufficio in appello, richiamando Cass., V, n. 9793/2023.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente non ha riportato, nemmeno per estratto, l’avviso di accertamento. L’atto non è processuale ma amministrativo, e la sua motivazione costituisce requisito di legittimità; chi ne censuri la congruità deve riportarne i passi testuali, secondo il principio sancito dall’art. 366 cod. proc. civ. (Cass. n. 16147/2017, Cass. n. 3829/2023).

Nel merito il motivo è comunque infondato. Le operazioni di prelevamento conservano validità presuntiva solo verso i titolari di reddito d’impresa, mentre i versamenti hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale verso tutti i contribuenti (Cass. n. 1519 del 2017, Cass. n. 29572 del 2018). Il contribuente deve provare che i versamenti sono registrati in contabilità o che non hanno rilevanza fiscale, vincendo una presunzione che non necessita dei requisiti dell’art. 2729 cod. civ.; la prova richiesta è analitica, con indicazione specifica di ogni operazione (Cass. n. 13112 del 2020, Cass. n. 7558/2024). Il ricorrente non ha dimostrato di aver adempiuto a tale onere nei gradi di merito.

Il secondo motivo è inammissibile. Il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. concerne l’omesso esame di un fatto storico decisivo, che il ricorrente deve individuare con l’indicazione del dato testuale o extratestuale, del come, del quando e della decisività (Cass. Sez. Un. n. 8053 e n. 8054 del 2014). Nella specie il ricorrente non ha illustrato l’incidenza della pronuncia di primo grado né ha dedotto come eccezione, nei precedenti gradi, l’assenza di condanne penali per l’anno accertato: motivo nuovo e perciò inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, con condanna al pagamento del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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