Motivazione sintetica e apparente: onere probatorio e operazioni inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 9631 del 13.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando essa, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione sintetica non integra tale vizio, essendo sufficiente che il giudice indichi le ragioni e gli elementi ritenuti dirimenti sul piano probatorio, in esito a una valutazione comparativa delle prove. In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta assolto dall’amministrazione l’onere probatorio sull’inesistenza, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Il motivo di ricorso che non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e che è carente nell’illustrazione è inammissibile ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il Fatto
A seguito di una verifica nei confronti di una società subappaltatrice, l’amministrazione finanziaria ha contestato a una società contribuente l’utilizzo, per l’anno d’imposta 2015, di una fattura per un’operazione ritenuta oggettivamente inesistente, di importo pari a Euro 30.000, con conseguente ripresa IVA e IRES e irrogazione di sanzioni. Sono stati emessi avvisi di accertamento anche nei confronti dei due soci, in relazione al reddito di capitale corrispondente alle rispettive quote.
La commissione tributaria provinciale ha respinto i ricorsi. La CGT di secondo grado ha invece ritenuto fondati gli appelli, evidenziando che i lavori erano stati correttamente fatturati e che la quota subappaltata era di rilievo esiguo, quindi sopportabile dalla subappaltatrice. Annullato l’atto presupposto, ha riformato anche le decisioni relative ai soci. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la parte intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’amministrazione ha denunciato la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la decisione si fondava su motivazione meramente apparente. La Corte ha giudicato il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione.
Il Collegio ha precisato che la motivazione apparente va distinta dalla motivazione sintetica: nel primo caso resta del tutto oscuro l’iter argomentativo; nel secondo è sufficiente che il giudice indichi le ragioni e gli elementi ritenuti dirimenti, anche in esito a una valutazione comparativa delle prove. Non basta, dunque, che la decisione non sia condivisa dalla parte soccombente.
Con il secondo motivo l’amministrazione ha censurato la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., richiamando la giurisprudenza di legittimità sull’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto esso non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva valorizzato non solo la fattura, ma anche il contratto di subappalto e l’esiguità dell’importo dei lavori.
In secondo luogo, il motivo è carente in punto di specificità ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.: non indica se la ripresa verso la subappaltatrice abbia compreso anche la fattura emessa nei confronti della ricorrente, né se l’accertamento sia divenuto definitivo per omessa impugnazione o per esito di un giudizio. La Corte ha infine rilevato che si tratta di accertamenti di fatto rimessi al giudice di merito.
Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese di lite per la mancata costituzione della parte intimata.
Nota della Redazione
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